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Diritto d’autore, anche il Consiglio di Stato boccia il ricorso di Siae contro l’Antitrust

Una sentenza riconosce l’abuso di posizione dominante della Società autori ed editori perpetrato ai danni delle altre collecting

di Francesco Prisco

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Siae contro la sanzione Antitrust del 2018 (Ansa)

2' di lettura

Definitivamente respinto dal Consiglio di Stato il ricorso di Siae contro la sanzione comminatagli dall’Antitrust per abuso di posizione dominante nel mercato del diritto d’autore liberalizzato dalla direttiva Barnier. Il provvedimento dell’Agcm del 28 ottobre 2018 era simbolico in quanto a entità economica (appena mille euro), eppure andava ad affermare il nuovo scenario di settore, sul quale anche soggetti privati come Soundreef si erano affacciati. Siae aveva impugnato una prima volta la sanzione al Tar del Lazio, ma quest’ultimo aveva respinto il ricorso.

Adesso il Consiglio di Stato «in sede giurisdizionale dichiara l’inammissibilità dell’appello incidentale e rigetta l’appello principale e, per l’effetto, conferma ai sensi di cui in motivazione la sentenza appellata; compensa interamente tra le parti le spese di giudizio del grado di appello.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa». Solo due dei rilievi mossi dall’Autorità garante per la concorrenza e il mercato non sono stati accolti: quello riguardante la tutela del plagio e quello sul mandato dei diritto online. Resta salva l’impostazione generale data dall’Antitrust alla sua sanzione.

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«Gli effetti negativi sul piano concorrenziale» delle condotte di Siae, secondo il Consiglio di Stato, «non risultano essere stati controbilanciati da vantaggi in termini di efficienza a beneficio degli utenti (autori, editori e utilizzatori), in particolare in termini di prezzi, di scelta, di qualità o di innovazione: tali ipotetici vantaggi, del resto, da un lato, non risultano dimostrati, dall’altro, sono sconfessati dal rilievo per cui l’ostacolo all’ingresso di nuovi operatori ha inevitabilmente prodotto una limitazione dell’offerta di servizi di intermediazione che, come correttamente rilevato dall’Autorità, sono caratterizzati dall’elevata componente tecnologica, sia nel controllo sull’utilizzo delle opere tutelate, sia nei procedimenti di ripartizione tra gli eventi diritto».

Secondo la nota dell’Agcm del 2018, «le condotte attraverso le quali Siae ha attuato la propria strategia escludente riguardano: a) l’imposizione di vincoli nell’offerta di servizi diversi tali da ricomprendere nel mandato relativo allo svolgimento dei servizi rientranti nella riserva legale esclusiva vigente fino al 15 ottobre 2017 anche servizi suscettibili di essere erogati in concorrenza, ostacolando la libertà dei titolari del diritto d’autore di gestire i propri diritti al momento dell'attribuzione, della limitazione o della revoca del mandato; b) l’imposizione di vincoli volti ad assicurare alla Siae la gestione dei diritti d’autore dei titolari non iscritti alla Siae, anche persino là dove questi ultimi avevano espressamente manifestato la volontà di non avvalersi dei servizi da essa erogati; c) l’imposizione di ostacoli nella stipulazione da parte degli utilizzatori - in particolare, emittenti Tv nazionali e organizzatori di concerti live - di altri contratti di licenza d’uso delle opere con i concorrenti della Siae; d) l’esclusione dei concorrenti dai mercati relativi alla gestione dei diritti d’autore di repertori esteri».

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