Gomorra, da rivedere al rialzo il risarcimento per gli articoli riprodotti nel libro
Va considerato il grande successo del libro di Roberto Saviano e il valore d’uso di un articolo giornalistico. La Suprema corte nega che il danno possa essere liquidato solo in base al criterio del «prezzo del consenso»
di Patrizia Maciocchi
I punti chiave
4' di lettura
Va rivisto al rialzo, tenendo conto del grande successo del libro “Gomorra”, il risarcimento del danno dovuto alla casa editrice del “Corriere di Caserta” e “Cronache di Napoli” per i due articoli inseriti nel best seller di Roberto Saviano, senza citare l’autore e la fonte. Con l’ordinanza 39762, la Cassazione accoglie, in parte, il ricorso dell’editore dei quotidiani del casertano. E rinvia per un nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Napoli, perché corregga la rotta e, dunque con tutta probabilità, anche l’importo del pregiudizio per il plagio, fissato nel 2016, in 6 mila euro. Per la Suprema corte il “calcolo” fatto dalla corte territoriale partenopea sconta un errore di fondo. I giudici di seconda istanza nel quantificare il lucro cessante in conseguenza del diritto violato, hanno utilizzato il criterio del cosiddetto «prezzo del consenso». Scelta frutto di un’errata interpretazione dell’articolo 158 della legge sul diritto d’autore, nella sua nuova versione, e non in linea neppure con la ratio della direttiva enforcement. Norme secondo le quali il «prezzo del consenso» va applicato in via residuale e sussidiaria, solo quando non è possibile seguire la via preferenziale di «un equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso, tenendo anche conto degli utili realizzati in violazione del diritto». Che gli utili realizzati dal contraffattore siano un criterio fondamentale è dimostrato anche dalla direttiva (2004/48/Ce) sulla proprietà intellettuale che permette agli Stati membri di recuperare i profitti anche in caso di violazioni inconsapevoli.
Il criterio del prezzo del consenso premia il contraffattore
I giudici di legittimità negano che vada applicato un principio punitivo nel caso del plagio, ma attirano l’attenzione anche sull’esigenza di evitare la premialità che potrebbe scattare con il «prezzo del consenso». Una tecnica liquidatoria che finisce per imporre al contraffattore o al plagiario il pagamento, alla fine del contenzioso, dell’importo che avrebbe pagato se si fosse comportato correttamente. L’effetto della scelta di questo criterio da parte della Corte napoletana «è stato proprio quello di eliminare ogni rilievo agli utili realizzati dal contraffattore, conseguentemente alla valutazione proiettata ex ante - prima dell’enorme successo di «Gomorra» - della negoziazione virtuale tra titolare del diritto e autore della violazione ipotizzata in sede di giudizio controfattuale».
Il valore d’uso di un articolo giornalistico
La Cassazione prende le distanze dalle motivazioni dei giudici di appello secondo i quali la casa editrice ricorrente non avrebbe dimostrato il danno derivato dalla perdita della possibilità di sfruttare economicamente la propria opera. Anche se, certamente, lo ha fatto in eccesso, visto che il parametro indicato per il mancato provento, sono stati i guadagni maturati da Roberto Saviano con la pubblicazione del libro.
«Certamente si potrà obiettare - si legge nell’ordinanza - che i due articoli illecitamente riprodotti hanno contribuito solo in parte al successo del libro, anche solo sotto il profilo della proporzione quantitativa». Va poi considerato «l’apporto personale dell’autore della contraffazione nella stesura del volume, che non si risolve in una mera sommatoria delle sue componenti». Da valorizzare anche «l’incidenza della capacità imprenditoriale della società editrice nel diffondere e pubblicizzare l’opera». Ma messo tutto questo nel conto non si può - ad avviso dei giudici di legittimità - affermare che l’editore dei quotidiani non «avesse allegato il danno da lucro cessante patito».
Poco convincente, e in contrasto con il diritto d’autore, l’argomento usato dalla Corte d’Appello per negare il persistente «valore d’uso» degli articoli giornalistici. Valore che si consumerebbe con la stessa pubblicazione, per lasciare il posto solo ad un residuale «valore di scambio nel consentire ad altri e dietro remunerazione l’utilizzo del predetto prodotto giornalistico». Ma per la Cassazione la distinzione tra valore d’uso e di scambio non ha alcun fondamento normativo, oltre ad essere illogica e contraddittoria: perché se non c’è il primo non può esistere neppure il secondo. La conclusione dei giudici territoriali risente dunque «di una evidente confusione fra le notizie oggetto di un articolo giornalistico e la loro narrazione quale opera dell’ingegno di carattere creativo, suscettibile di tutela con il diritto d’autore». E la più solenne smentita della tesi sviluppata in appello «risiede nel fatto che gli articoli in questione sono stati riprodotti, seppure nel contesto di un’opera molto più ampia, sono stati utilizzati nel loro valore d’uso e hanno inoltre riscosso, sia pure in quel modo e in quelle forme, un grande successo».
Le alterne vicende di una lunga querelle
Né, per finire, un buon motivo per escludere di default la rilevanza nella liquidazione del danno del parametro degli utili, può essere individuato nell’assenza di un rapporto di concorrenza tra le parti, negata in virtù del diverso circuito commerciale, di distribuzione, di vendita e di pubblico.
Non si vede dunque ancora la fine di una querelle iniziata nel 2008, e andata avanti con alterne vicende. Compresa la condanna, in via definitiva in primo grado, della casa editrice dei due quotidiani a pagare 5mila euro a Saviano per aver riprodotto su “Il Corriere di Napoli” e “Il Corriere di Caserta” – due articoli che l’autore anticamorra aveva scritto per “Il Manifesto” e per “Repubblica”.
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