Divorzio dopo 12 anni di matrimonio non consumato? L’ex marito deve pagare l’assegno
Il divorzio era arrivato dopo 12 anni di unione, perchè la convivenza era diventata intollerabile a causa dell’assenza di trasporto della moglie verso il marito. La Cassazione si concentra sulla natura assistenziale dell’assegno
di Patrizia Maciocchi
2' di lettura
Anche dopo un matrimonio bianco, durato 12 anni, il marito, per il quale la signora non provava alcun trasporto, deve versare un assegno divorzile, se il divario economico tra i due è notevole. In più l’ex moglie, con il suo lavoro da insegnante, aveva dato il suo contributo al ménage familiare, pur avendo sposato un uomo decisamente benestante. I giudici di merito avevano dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, respingendo la domanda di lui di addebitare alla ex la responsabilità di aver reso la convivenza insostenibile.
Nessun trasporto verso il marito
Alla base dell’intolleranza, la mancanza di trasporto verso il marito, che aveva portato la coppia a stare insieme senza consumare il matrimonio. Circostanza ammessa dalla signora, che chiede comunque un assegno di 3 mila euro al mese, più 300 mila euro di danni al marito. Pretese che il tribunale - al quale la Corte d’Appello si allinea - ridimensiona ma che in parte soddisfa. L’ex signora, che si salva dall’addebito, potrà avere un assegno divorzile di 1250 euro al mese, nessun risarcimento danni, ma la costituzione di un pegno di beni mobili fino a 12.500 euro.
Senza successo l’uomo fa presente ai giudici il fatto che la sua ex aveva sempre beneficiato degli acquisti fatti dal marito, grazie alla comunione dei beni, fino al cambio di regime patrimoniale, deciso dopo essere diventata proprietaria esclusiva di due cespiti immobiliari. In più fa pesare l’onere di una nuova famiglia con un figlio piccolo da mantenere. Ma anche la Cassazione respinge il suo ricorso (sentenza 21818). Sgombrato il campo dal tema della mancata consumazione del matrimonio, bollata come inammissibile, i giudici di legittimità si concentrano solo sul divario economico tra i due e sul contributo dato dalla ex moglie nel corso della convivenza.
La natura assistenziale dell’assegno
Una linea imposta dalla natura assistenziale dell’assegno, certo non più destinato a restituire il precedente tenore di vita, ma a riconoscere il contributo fornito dal coniuge debole al patrimonio della famiglia. La Corte territoriale ha, infatti, valorizzato gli sforzi fatti, non dal coniuge economicamente più dotato e dunque dal marito, ma dalla moglie che aveva contribuito all’andamento della famiglia con il lavoro di insegnante. Non incide sulla decisione la presenza, per l’ex marito, di un nuovo nucleo e di un figlio piccolo. Il ricorrente non ha provato lo stato di disoccupazione della nuova compagna. E comunque la sua situazione economica è tale da non essere intaccata a causa delle nuove spese da sostenere.
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