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Tassa extraprofitti banche, come funziona. Mef: tetto per stabilità istituti

Approvata il 7 agosto 2023 dal Consiglio dei ministri. Cambiano le percentuali del calcolo della tassa

Extraprofitti delle banche, la manovra d'estate di Meloni

3' di lettura

Cambiano le percentuali di calcolo della tassa sugli extra-profitti delle banche nel 2023 rispetto alla bozza entrata in Consiglio dei ministri.

La norma, che ha fatto crollare i titoli in Borsa, prevede che «in dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e dell'impatto sociale derivante dall'aumento delle rate dei mutui è istituita, per l'anno 2023, una imposta straordinaria», «a carico degli intermediari finanziari, escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

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Il comunicato finale del Consiglio dei ministri di ieri, appena diffuso da Palazzo Chigi, spiega che l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sul maggior valore tra:

a. l'ammontare del margine d'interesse di cui alla voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento ( era più basso, del 3% nella bozza, ndr) il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b. l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento (era del 6% nella bozza, ndr) il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Mef: tetto dello 0,1% degli attivi totali

In una nota pubblicata nella serata di martedì 8 agosto il Mef sottolinea che «la misura proposta dal ministro dell’economia e delle finanze, condivisa e approvata dal Consiglio dei ministri nasce sulla scia di norme già esistenti in Europa in materia di extra margini bancari. Al tempo stesso - si precisa - la misura, ai fini della salvaguardia della stabilità degli istituti bancari, prevede anche un tetto massimo per il contributo che non può superare lo 0,1% del totale dell’attivo».

Mef: impatto minimo per banche che hanno alzato tassi su raccolta

«Gli istituti bancari che hanno già adeguato i tassi sulla raccolta così come raccomandato lo scorso 15 febbraio con specifica nota da Bankitalia, raccomandazione poi richiamata dal ministro Giorgetti in occasione dell’assembla Abi lo scorso 5 luglio, non avranno impatti significativi come conseguenza della norma approvata ieri in Cdm», conclude la nota.

La tassa del 40% sugli extra-profitti delle banche nel 2023, approvata il 7 agosto dal Consiglio dei ministri nel Dl omnibus per raccogliere fondi per il calo delle tasse, aiuto ai mutui prima casa e per il taglio del cuneo, frutterà, come annunciato dal vice premier Matteo Salvini, «alcuni miliardi» per la manovra.

L'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023».

L'imposta straordinaria - prosegue la norma - è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.

L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo sono iscritte in un fondo per essere destinate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) 

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