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Dl Rilancio: scatta il bonus affitti per bar, ristoranti e alberghi

Il credito d'imposta è pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d'azienda. Nato per compensare le perdite subite nel lockdown, spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento

di Andrea Gagliardi

Biciclette, vacanze, famiglia, casa, lavoro: i bonus del decreto Rilancio

2' di lettura

Arriva il bonus affitti ed è subito operativo. L'agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare e il codice tributo che consente, da oggi, di utilizzare il credito d'imposta per una parte compresa tra il 30 e il 60% dell'affitto pagato nei mesi di lockdown dalle imprese che hanno visto dimezzare il proprio fatturato. Il bonus, pensato soprattutto per bar, ristoranti e alberghi, riguarda in genere gli immobili ad uso non abitativo destinati a svolgere attività industriali, commerciali, artigianali o agricole. La circolare, firmata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, include tra i beneficiari anche gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale

Credito di imposta tra il 30 e il 60%

Il credito d'imposta è pari al 60 per cento del canone locazione degli
immobili ad uso non abitativo e al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d'azienda. L'importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d'imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del versamento.

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Il tetto di 5 milioni di fatturato
Beneficia del credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili a
uso non abitativo e affitto d’azienda chi svolge attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per questi ultimi l'eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella
istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d'imposta anche in relazione a quest'ultima attività.

I requisiti d’accesso
Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività
economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti
il credito d'imposta solo per uno dei tre mesi.

Credito d’imposta in compensazione o cedibile

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; o,
in alternativa può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi. Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24) successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”.

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