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Doppio binario per la class action

Il Dlgs 28/2023 introduce una nuova azione rappresentativa che si affiancherà alla procedura prevista dalla legge 31/2019, ma con un campo di applicazione più stretto e regole in parte diverse. Al debutto l’iniziativa collettiva transfrontaliera nei Paesi Ue

di Bianca Lucia Mazzei

Sono 13 le class action avviate fino ad oggi in base alla legge 31/2019 e presenti sulla piattaforma telematica del ministero della Giustizia.

3' di lettura

Dal 25 giugno, la class action viaggerà su due corsie differenti. Il decreto legislativo 28/2023 oltre a introdurre l’azione transfrontaliera, prevede anche una nuova azione nazionale che si affiancherà alla disciplina “generale” dettata dalla legge 31/2019 e in vigore, dopo molti rinvii, dal 19 maggio 2021.

Il risultato è che, per i ricorsi “domestici” ci saranno due normative parallele con campi di applicazione e regole differenti su molti aspetti, sia procedurali che sostanziali. Non va inoltre dimenticato che, per gli illeciti commessi fino al 19 maggio 2021, la disciplina di riferimento continua ad essere quella precedente alla legge 31, e cioè l’articolo 140-bis del Codice del consumo.

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La nuova azione collettiva

Il Dlgs 28/2023, nel recepire la direttiva Ue 2020/1828 introduce una nuova azione di classe denominata “azione rappresentativa”, che può essere sia inibitoria (per far cessare la condotta contestata) che compensativa (per ottenere un rimedio al danno subito, che può essere un risarcimento, una sostituzione, il rimborso o la risoluzione del contratto).

L’azione rappresentativa ha due declinazioni, una transfrontaliera e l’altra nazionale. L’azione transfrontaliera permette alle associazioni di altri Stati Ue (purché presenti nell’elenco tenuto dalla Commissione europea) di promuovere class action in Italia, e alle organizzazioni di consumatori italiane di fare altrettanto nei Paesi Ue, anche insieme a enti di altri Stati membri.

Il decreto 28/2023 apre inoltre al third party litigation funding, un istituto molto dibattuto che permette a un terzo di finanziare l’azione in cambio di una remunerazione calcolata sulla base di quanto ottenuto se l’esito è favorevole. Non lo disciplina direttamente, ma lo menziona al fine di evitare conflitti di interesse.

La sovrapposizione

L’azione rappresentativa che si sovrappone alla class action “generale” disciplinata dalla legge 31/2019 è quella nazionale, che ha però un raggio d’azione più ristretto. Tutela infatti gli interessi collettivi dei consumatori, e l’elenco delle materie contenuto nell’Allegato al decreto, per quanto lungo, costituisce un sottoinsieme rispetto all’ambito di applicazione della legge 31/2019. Quest’ultima fornisce una tutela di carattere generale (inserita nel codice di procedura civile) in quanto riguarda sia la responsabilità contrattuale che quella extracontrattuale, e può essere promossa, oltre che dalle associazioni, anche da singoli cittadini, imprese e professionisti. Le azioni previste dal decreto 28/2023 possono invece essere avviate solo dalle associazioni dei consumatori e da organismi pubblici indipendenti nazionali. Per evitare che lo stesso illecito possa essere oggetto di iniziative basate su normative diverse, il legislatore ha stabilito che, nelle materie previste dal decreto 28/2023, le associazioni dei consumatori possano utilizzare solo le azioni nazionali e non la class action della legge 31/2019, cui potranno ricorrere per gli ambiti non coperti dal Dlgs 28.

Il rischio che di fronte al giudice arrivino ricorsi relativi alla stessa violazione fondati su discipline differenti, non è però del tutto scongiurato, poiché sulle materie previste dal decreto 28/2023 la class action della legge 31/2019 potrà essere comunque promossa dai singoli consumatori, cui è, invece, precluso il ricorso all’azione nazionale.

Il Dlgs 28 stabilisce inoltre che l’azione rappresentativa interrompa i termini di prescrizione, cosa che la legge 31 non prevede. «Bisognava realizzare un unico modello di class action che tenesse conto della direttiva europea – dice Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo –. Si creeranno discussioni infinite su questioni e procedurali. E l’aver esteso all’azione rappresentativa la procedura per la definizione dei risarcimenti prevista dalla legge 31 dopo la sentenza di accoglimento del ricorso, contrasta con la direttiva, perché, inserendo il rappresentante degli aderenti, taglia fuori le associazioni».

Sia per le azioni del Dlgs 28 che per le class action della legge 31, il giudice competente sono le sezioni specializzate in materia d’impresa. «Il contenzioso non dovrebbe aumentare – spiega Claudio Marangoni, presidente della sezione A del Tribunale delle imprese di Milano – ma resta il vizio di fondo di aver attribuito a sezioni specializzate uno strumento che può toccare qualsiasi materia, dai trasporti al lavoro. Tra le class action di cui ci stiamo occupando c’è per esempio la retribuzione minima oraria».

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