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Parrebbe un tentativo di arginare il caos causato dalle bici elettriche dei rider. Ma, a leggerla bene, la nuova categoria dei «velocipedi adibiti al trasporto di merci», introdotta dal 16 giugno nell’articolo 50 del Codice della strada, rischia di creare soprattutto intralci alla circolazione: il piano di carico necessario per rientrarvi appare troppo grande per molte situazioni tipiche delle città italiane.
Il problema non emerge subito dalla lettura della norma, che appare criptica: l’articolo 7, comma 1, lettera c) del recente Dl 68/2022 (il cosiddetto decreto Infrastrutture) modifica il Codice prevedendo, tra l’altro, al comma 2 dell’articolo che occorre rispettare «il seguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ≥ 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima del veicolo». Tradotto grossolanamente (la norma considera le aree e non le misure lineari): le dimensioni del piano non possono essere inferiori a poco meno di un terzo di quelle della bici.
I calcoli precisi li ha fatto Antonio Pietrini, responsabile del centro studi dell’Asais-Evu (l’associazione dei periti ricostruttori di incidenti). Si parte dall’articolo 50, comma 2, secondo cui per regola generale un velocipede (bicicletta o altro mezzo senza motore con più di due ruote) non può superare 1,30 metri di larghezza, i 3,50 di lunghezza e i 2,20 di altezza. Considerando che mediamente una bici per adulti è lunga 1,90 metri e che i limiti riguardano le aree senza vincolarne i lati, si può arrivare ad avere piani di carico con dimensioni comprese tra 1,3 metri x 0,60 metri e 1,3 metri x 3,50 metri.
Probabile che chi ha scritto la norma fosse preoccupato di evitare abusi: sempre alla luce dell’articolo 50 del Codice come modificato dal Dl Infrastrutture, riconoscere a un’e-bike la qualifica di trasporto merci significa consentire di avere un motore con potenza fino a 0,5 kiloWatt, il doppio di una normale bici a pedalata assistita. Quindi, se non s’imponesse una dimensione minima per il piano di carico, molti furbi grazie a un piccolo piano di carico utilizzerebbero legalmente un mezzo dalle prestazioni eccessive.
Ma, visto che non sono stati fissati vincoli specifici su lunghezza e larghezza del carico, potrà capitare di trovarsi davanti su una strada urbana a senso unico anche piuttosto larga (5,5 metri, contro i 2,5-3 che si trovano non di rado) e di fare molta fatica a superare un ciclista. Tanto più se si dovrà lasciare 1,5 metri di distanza laterale, come da anni si cerca di aggiungere nel Codice. O sulle strade ciclabili, dove già oggi l’articolo 148, comma 9-bis impone «particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità» della bici. Norma inapplicabile? In caso d’incidente rende molto critica la posizione del guidatore che investe il ciclista.
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