E-commerce, per chi vale la rivoluzione fiscale del 1° luglio
Le regole Iva non cambiano per chi cede beni importati spezzando l’operazione ed effettuando prima l’import e poi la vendita
di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri
I punti chiave
4' di lettura
.Le nuove regole sull’e-commerce, in vigore dal 1° luglio – e per le quali il provvedimento delle Entrate del 25 giugno fissa i primi paletti – rappresentano una vera e propria rivoluzione che coinvolge le vendite intracomunitarie a distanza verso privati (e soggetti assimilati), le vendite di beni importati di modico valore, le cessioni facilitate da interfacce elettroniche, ma anche i servizi B2C con imposta dovuta in altri Stati membri dell’Unione europea. Il tutto, accompagnato da regimi speciali volti a semplificare gli adempimenti (Oss e Ioss su tutti).
In diverse circostanze, comunque, non vi saranno cambiamenti: ecco quando.
Le operazioni «spezzate»
È il caso, per esempio, di chi vende beni importati “spezzando” l’operazione in due, ossia effettuando prima l’importazione nella Ue e solo in seguito la vendita al cliente. In una situazione simile, nulla muta. Come in passato, infatti, l’operatore deve corrispondere l’Iva in dogana (salvo utilizzo dell’eventuale plafond disponibile) e i dazi (se dovuti) all’atto dell’importazione. La successiva cessione seguirà le regole ordinarie, se il cliente è un operatore economico, e quelle delle vendite a distanza, se è un privato. In quest’ultimo caso, se la vendita a distanza è intracomunitaria si applica l’Iva dello Stato di destinazione (tramite identificazione diretta/rappresentante fiscale oppure mediante adesione al regime Oss), per obbligo, al superamento della soglia annua di 10 mila euro, o per opzione, se la soglia non è superata.
I beni di valore superiore a 150 euro
Nessuna novità neppure per la vendita di beni importati in spedizioni di valore intrinseco superiori a 150 euro. Il nuovo regime Ioss si applica infatti solo per i beni con valore non superiore a tale importo. Ma occorre fare attenzione. Nel conteggio non vanno considerati i costi di trasporto e assicurazione, fatto salvo il caso in cui siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente in fattura, e va altresì esclusa qualsiasi altra imposta e onere doganale. Inoltre, la soglia di valore si riferisce a un’unica spedizione, ossia a beni in unico imballo, spediti contemporaneamente dal medesimo fornitore o dal fornitore “indiretto” (quello che vende tramite interfacce elettroniche) allo stesso destinatario e che formano oggetto del medesimo contratto di trasporto. Sul punto, le note esplicative Ue precisano che ogni ordine si considera come una cessione separata indipendentemente dal fatto che sia eseguito da un fornitore o da un fornitore “indiretto”. Ma se più ordini sono imballati e spediti/trasportati assieme, allora si considerano un’unica spedizione.
Il nuovo regime (Ioss) è inoltre precluso quando i beni di valore modesto sono acquistati e spediti unitamente a prodotti sottoposti ad accisa, indipendentemente dal fatto che il valore della spedizione superi o meno l’importo di 150 euro.
La finzione della doppia vendita
Un altro mito da sfatare è quello della necessaria “intromissione” nell’operazione delle interfacce elettroniche, in qualità di fornitore presunto, situazione che imporrebbe di fatturare al marketplace, il quale a sua volta “fattura” al cliente.
La finzione giuridica della doppia vendita, infatti, opera solo per le vendite a distanza di beni di valore modesto importati da Paesi/territori terzi, ovunque sia stabilito il fornitore, e per le vendite di beni all’interno dell’Ue (nazionali e intracomunitarie), ma in tal caso solo se il fornitore non è stabilito nell’Unione europea (situazione, questa, che non riguarda di certo le imprese nazionali).
Il marketplace resta quindi estraneo all’operazione quando i beni venduti a privati nell’Unione europea (quale che ne sia il valore) sono stati già immessi in libera pratica o sono esistenti nel territorio europeo e il fornitore è stabilito nella Ue.
Il marketplace con servizi di logistica
Non dimentichiamo, infine, il caso dell’impresa che vende attraverso un marketplace che offre anche servizi di logistica. Se le merci sono trasferite nel magazzino di un altro Stato membro prima di essere vendute (magari ai fini di una più tempestiva consegna), restano dovuti gli obblighi previsti dalla disciplina Iva per i cosiddetti “trasferimenti a se stessi”. Di conseguenza, l’impresa venditrice dovrebbe essere informata di tale spostamento “in tempo reale” per procedere con l’identificazione (o con la nomina del rappresentante fiscale) nel paese in cui i beni sono trasferiti e adempiere gli obblighi di fatturazione verso detta posizione Iva. E come in passato, le vendite successivamente effettuate nello Stato al quale i beni sono stati inviati continuano a essere “fatturate” con la partita Iva locale.
Le nuove regole per le operazioni con i privati
Le vendite a distanza intra-Ue rilevano nello Stato d’arrivo dei beni, se è superata la soglia unica di 10 mila euro.
Ci si può identificare ai fini Iva in ogni Stato in cui si vende oppure scegliere il regime Oss, utilizzabile anche per i servizi B2C rilevanti in altri paesi comunitari (per i servizi non Tbe non opera alcuna soglia).
Con il regime Ioss è centralizzato il versamento dell’imposta sulle vendite di beni importati di valore non superiore a 150 euro.
La finzione della “doppia vendita” opera per le cessioni facilitate dalle interfacce elettroniche. Si tratta delle vendite di beni importati di modico valore (chiunque sia il fornitore) e delle cessioni di beni di qualsiasi valore all’interno dell’Ue (eseguite da soggetti extra-Ue).
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