E-fattura, rischio controlli per chi «snobba» l’agenzia delle Entrate
di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce
3' di lettura
Mancata adesione al servizio di consultazione delle e-fatture come elemento rilevante ai fini della valutazione dell’analisi del rischio dei contribuenti; scarto delle fatture elettroniche e delle note di variazione emesse da partite Iva cessate in data anteriore alla trasmissione stessa: queste alcune delle novità interpretative, di potenziale ed elevato impatto operativo e di processo, contenute nelle nuove 78 faq pubblicate sul sito dell’agenzia delle Entrate, cui si accompagna l’individuazione del 1° novembre 2019 come data a partire dalla quale anche i consumatori finali avranno a disposizione il servizio di consultazione delle e-fatture a loro indirizzate.
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L’agenzia delle Entrate ha inoltre ricordato come, sebbene non sussista l’obbligo di sottoscrivere digitalmente i file xml trasmessi, restano valide le regole dettate dall’articolo 21 del Dpr 633/1972 che impongono ai soggetti passivi di assicurare l’autenticità dell’origine e quindi la provenienza del documento: l’utilizzo di una firma digitale rende più semplice garantire l’identità del fornitore o del prestatore o dell’emittente della fattura.
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Tra le altre risposte anche quelle relative all’esonero da esterometro per le fatture tax free, la possibilità di inserire l’identificativo univoco di versamento Iuv per i fornitori delle Pa oltre all’obbligo di emettere comunque fatture elettroniche da parte di operatori del campo sanitario nei confronti di soggetti passivi Iva, quali compagnie assicurative, senza tuttavia indicare i nominativi dei pazienti o degli elementi che permettano di identificare la persona fisica nei cui confronti è stata resa la prestazione.
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Analisi del rischio
Se si vogliono diminuire le probabilità di subire una verifica fiscale, diviene assolutamente fondamentale aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dalle Entrate dal 1° luglio e sino al 31 ottobre 2019. La mancata adesione costituirà un elemento che verrà valutato nell’ambito dell’analisi del rischio di evasione dei contribuenti, i quali risulteranno perciò potenzialmente selezionabili per effettuare le ordinarie attività di controllo. Nell’ipotesi di mancata adesione, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, i dati contenuti nei tracciati verranno infatti cancellati con memorizzazione esclusivamente di quelli a rilevanza fiscale. Per questo motivo è stato richiesto, con la faq n. 125, se potranno essere effettuati controlli incrociati finalizzati a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili: il Dm 4 agosto 2016 prevede l’utilizzo dei dati di fatture e relative variazioni acquisiti mediante il sistema di interscambio.
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L’Agenzia ha precisato come i controlli incrociati saranno realizzati anche in caso di eliminazione del file completo della e fattura. L’adesione al servizio permette al contribuente di ritrovare sempre le fatture emesse e ricevute, ma soprattutto rende trasparenti e maggiormente collaborativi i rapporti con l’amministrazione finanziaria evitando l’attivazione delle procedure di analisi del rischio. Con le risposte nr. 98 e 126, è stato inoltre individuata la data del 1° novembre 2019 come momento a partire dal quale anche i consumatori finali potranno accedere al servizio di consultazione.
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Partita Iva cessata
La faq n. 136 esclude la possibilità di emettere validamente fatture elettroniche o note di variazione compilandole con una partita Iva cessata seppure esistente in anagrafe tributaria. Di conseguenza nel caso di un’impresa o professionista con partita Iva attiva e una cessata, la compilazione e l’invio di una fattura elettronica o di una nota di variazione riportando la partita Iva cessata determineranno lo scarto del documento.
Autenticità dell’origine
I file xml delle fatture B2B e B2C non devono essere sottoscritti digitalmente, a differenza di quelli B2G: con la faq n. 108 l’Agenzia nel ricordare l’esistenza dell’obbligo per i soggetti passivi Iva di garantire l’autenticità dell’origine, e quindi l’identità del produttore: in questo senso, utilizzare una firma digitale assicura tale requisito, unitamente a quello della integrità del contenuto, in maniera più semplice, diretta e dimostrabile.
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