Cassazione

È istigazione all’odio il «like» sul post razzista

Gli algoritmi dei social amplificano la diffusione dei messaggi con un semplice segnale di gradimento

di Patrizia Maciocchi

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I punti chiave

2' di lettura

Il like sui post antisemiti pubblicati nei social network è un grave indizio del reato di istigazione all’odio razziale. Il gradimento, infatti, non solo dimostra, incrociato con altre evidenze, l’adesione al gruppo virtuale nazifascista, ma contribuisce alla maggiore diffusione di un messaggio, già di per sé idoneo a raggiungere un numero indeterminato di persone.

La Cassazione, con la sentenza n. 4534, respinge il ricorso contro una misura cautelare disposta dal Gip, per il reato di istigazione all’odio razziale. Un crimine contestato soprattutto sulla base dell’attività social dell’indagato, che interagiva con una comunità virtuale neonazista, il cui scopo principale era la propaganda e l’incitamento all’odio razziale.

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Idee fondate sulla superiorità della razza, diffuse su tre piattaforme social: Facebook, VKontacte e Whatsapp. Nel mirino degli investigatori, oltre ad alcuni incontri con gli “adepti”, erano finiti soprattutto i like e il rilancio dei post antisemiti, da account riconducibili all’indagato. La difesa aveva fatto presente che i contatti fisici con i presunti aderenti all’organizzazione erano irrilevanti ai fini di un reato che scatta per la propaganda di idee on line e la diffusione di messaggi. Mentre i like erano semplice espressione di gradimento e non potevano dimostrare né l’appartenza al gruppo né la condivisione degli scopi illeciti, soprattutto perché i contenuti graditi non sfociavano nell’antisemitismo e non andavano oltre la libera manifestazione del pensiero.

La sentenza

La Cassazione però aderisce alle conclusioni raggiunte dal Tribunale del riesame. Le numerose manifestazioni di adesione e condivisione erano per contenuti discriminatori e negazionisti: ebrei identificati come veri nemici e la Shoah indicata come menzogna madornale.

Quanto ai reati sia di propaganda sia di incitamento all’odio razziale i giudici hanno dato un peso al concreto pericolo di diffusione dei messaggi, valorizzando anche le modalità di funzionamento dei social e, in particolare di Facebook, incentrato su un algoritmo che considera rilevanti i like. Un meccanismo che consente ai messaggi di raggiungere più persone grazie ad una maggiore interazione. «La funzionalità “newsfeed”, ossia il continuo aggiornamento delle notizie – si legge nella sentenza – e delle attività sviluppate dai contatti di ogni singolo utente è, infatti, condizionata dal maggior numero di interazioni che riceve ogni singolo messaggio».

L’algoritmo scelto dal social network per regolare il sistema assegna, infatti, un valore maggiore ai post che ricevono più commenti o che sono contrassegnati dal «mi piace» o «like». Chiaro dunque il contributo dato alla diffisione delle “idee” razziste.

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