Ecco il modello per lo sconto in fattura o per cedere il superbonus del 110%
Pronto il modello per ottenere lo sconto in fattura o per cedere il superbonus del 110 per cento. Come funziona
di Marco Mobili
3' di lettura
Pronto il modello per ottenere lo sconto in fattura o per cedere il superbonus del 110 per cento. Un modello ipersemplificato di sole due pagine con cui i contribuenti dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui viene sostenuta la spesa potranno comunicare all’agenzia delle Entrate l’opzione scelta tra uno sconto sulla fattura dei lavori di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza degli edifici, ovvero se cedere il credito d’imposta pari all’ammontare delle detrazioni spettanti ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.
La comunicazione
La comunicazione per l’esercizio dell’opzione approvato con provvedimento firmato sabato 8 agosto dal direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, dovrà essere utilizzato esclusivamente in via telematica, anche con l’aiuto di un intermediario, dal contribuente che beneficia della detrazione se gli interventi effettuati nel 2020 e 2021 riguardano le singole unità immobiliari, o dall'amministratore di condominio per gli interventi eseguiti sempre nel biennio 2020-2021 sulle parti comuni degli edifici.
Il visto e l’invio del modello per il 110%
Per gli interventi di efficientamento energetico o di messa in sicurezza degli edifici che aprono la strada al superbonus del 110%, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Il visto dovrà infatti attestare i dati relativi alla documentazione che testimoniano l’esistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.Presupposti che dovranno ottenere il via libera preventivo. Occorre ricordare, infatti, che per i lavori sul cappotto termico o per la sostituzione delle caldaie occorre prima di tutto ottenere da tecnici abilitati l’asseverazione sul rispetto dei requisiti previsti per il miglioramento energetico dell’immobile e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Asseverazione che dovrà essere rilasciata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale nei casi di interventi per la riduzione del rischio sismico. per ottenere il visto di conformità sarà sufficiente rivolgersi ai professionisti abilitati e ai centri di assistenza fiscale (Caf). Saranno loro a verificare se le asseverazioni richieste sono corrette.
L’esercizio dell’opzione
Come detto con l’invio del modello il contribuente potrà scegliere se ottenere uno sconto in fattura o se cedere a terzi il bonus. La prima data utile per esercitare questa scelta è il 15 ottobre prossimo, data entro cui la Sogei, il partner tecnologico dell’amministrazione finanziaria, avrà ultimato la messa a punto della piattaforma digitale su cui saranno gestibili le operazioni di cessione dei crediti fiscali. L’opzione potrà essere esercitata in relazione a ciascun stato di avanzamento dei lavori. Stati di avanzamento che per il superbonus del 110% non potranno essere più di due per ciascun intervento complessivo e dovranno riferirisi ognuno ad almeno il 30% dello stesso intervento. Nei casi di interventi di efficienza energetica l’opzione potrà essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. Per gli anni successivi il termine per l’invio del modello è fissato nel 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Bonus solo in compensazione
I cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d'imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d'imposta è utilizzabile dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d'imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.
I controlli
Se il Fisco accerta l’inesistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, procede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione. In presenza di concorso nella violazione, l’agenzia delle Entrate contesterà anche la anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e e quella dei cessionari per il pagamento dell'importo e dei relativi interessi.
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