Edilizia e agricoltura, arriva la cassa integrazione per caldo eccessivo
In vigore il decreto legge che stabilisce deroghe ai limiti di utilizzo e, per gli edili, riduce i costi ordinari
di Matteo Prioschi
I punti chiave
- Edilizia, Cigo neutralizzata
- Agricoltura, ammortizzatore part time
- Protocolli per il caldo
2' di lettura
Operativo il decreto legge che introduce condizioni speciali per l’utilizzo della cassa integrazione nell’edilizia e in agricoltura a fronte di situazioni climatiche eccezionali, tra cui ondate straordinarie di calore. Per la piena fruizione degli ammortizzatori, si attendono le istruzioni dell’Inps.
Edilizia, Cigo neutralizzata
Per quanto riguarda l’edilizia, il provvedimento, entrato in vigore il 29 luglio, stabilisce che il ricorso alla cassa integrazione ordinaria, nel periodo luglio-dicembre 2023, non incide ai fini del raggiungimento del limite massimo di fruizione di ammortizzatori pari a 52 settimane in un biennio mobile. In pratica la Cigo fruita per caldo eccessivo o altri eventi oggettivamente non evitabili viene neutralizzata e non incide nemmeno sull’altro vincolo, cioè l’obbligo di svolgere attività lavorativa senza riduzione e sospensioni per almeno 52 settimane se si è fruito degli ammortizzatori per 52 settimane consecutive.Inoltre per questi periodi di Cigo le aziende non sono tenute a versare il contributo addizionale del 9, 12, 15% (varia in relazione all’utilizzo complessivo della Cig) della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore non lavorate.
Sono interessate da questa agevolazione le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, le aziende industriali di escavazione e/o lavorazione del materiale lapideo, le imprese artigiane di escavazione e lavorazione di materiali lapidei tranne quelle che svolgono separatamente le due attività.
Agricoltura, Cigo anche per mezza giornata
Per gli operai a tempo indeterminato del settore agricolo, invece, verrà riconosciuta la cassa integrazione giornaliera anche se l’attività verrà svolta per metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto. Questi giorni di fermo o riduzione dell’attività non saranno conteggiati ai fini del raggiungimento del massimo di 90 giornate indennizzabili in un anno. Inoltre, al contrario, i giorni non lavorati varranno per il requisito minimo di almeno 181 giornate lavorate, necessario per accedere agli ammortizzatori. Le regole eccezionali valgono per sospensioni o riduzioni dell’attività tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023.
Protocolli per il caldo
Il decreto legge prevede inoltre, per tutti i settori, che i ministeri del Lavoro e della Salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra associazioni datoriali e sindacati per l’adozione di linee guida e procedure concordate al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche. Per dare maggior efficacia a tali intese, le stesse potranno essere recepite dai ministeri tramite decreti.
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