Fino al 2028

Edilizia scolastica, nuove regole per l’8 per mille statale

Attuata la norma del 2019 che divide la “torta” in tre contenitori uguali per Nord, Centro, Sud. Prorità alle scuole che hanno subito crolli o eventi sismici

di Eu.B.

L’Ipssar «Caterina de’ Medici» di Gardone Riviera (Ansa)

2' di lettura

Cambia la distribuzione dell’8 per mille destinato all’edilizia scolastica. Un decreto del ministero dell’Istruzione dà attuazione alle nuove regole introdotte due anni fa (dall’articolo 46-bis, comma 1, del Dl 124/2019): il gettito derivante dalla quota statale dell’8 per mille, relativo agli anni dal 2019 al 2028, verrà di viso in tre contenitori di uguale ammontare: uno per il Nord, uno per il Centro, uno per il Sud. Al tempo stesso viene previsto che ogni istituto possa avere al massimo 400mila euro e che venga data priorità alle situazioni con crolli o eventi sismici.

I tre contenitori

Secondo il Dm appena emanato «le risorse disponibili derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative all'annualità 2018 e quelle relative alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale dal 2019 al 2028» sono ripartite in «tre parti di pari importo» in relazione alle aree geografiche: Nord (per
le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, FriuliVenezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria).

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I criteri di priorità

Lo stesso provvedimento stabilisce poi che tali finanziamenti siano assegnati per interventi urgenti e indifferibili resisi necessari per garantire il diritto allo studio, individuati a seguito di procedura selettiva, anche sulla base dei seguenti criteri di priorità:
-interventi conseguenti a episodi di crollo di solai e controsoffitti;
- interventi urgenti a seguito di eventi sismici, calamitosi o eccezionali e non prevedibili;
- interventi necessari per il ripristino delle condizioni di agibilità a seguito di chiusura disposta da Autorità competente;
- interventi indispensabili per garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento dell’attività didattica;
- criticità dell'edificio desumibile dai dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;
- assenza di altro finanziamento pubblico per la messa in sicurezza dello stesso edificio;
- assenza di altra idonea soluzione per garantire la continuità dell'attività didattica;- popolazione scolastica coinvolta.
Viene infine stabilito che per ogni intervento il limite massimo di contributo riconoscibile è pari a 400mila euro.

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