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Esclusa la legittima difesa domiciliare per chi spara solo per recuperare il bene

Con la legge del 2019 non si è introdotta la presunzione di una legittima difesa, nelle violazioni di domicilio. Una diversa lettura sarebbe in contrasto con la Carta che si fa carico dell’integrità fisica di tutti i cittadini autori dei furti compresi

di Patrizia Maciocchi

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2' di lettura

Scatta l’omicidio per il padrone di casa che spara al ladro solo per recuperare la refurtiva e non per scongiurare un imminente pericolo. La Cassazione (sentenza 23977) ha così confermato la condanna a nove anni per omicidio a carico di Mario Diana, il meccanico campano che nel 2016, in occasione di un blitz notturno in casa sua da parte dei ladri, sparò ad uno di loro che stava fuggendo con la macchina rubata dal garage. Imputato inizialmente per eccesso di legittima difesa, l’uomo era stato poi condannato dalla Corte d’Appello per omicidio in seguito agli esami balistici secondo i quali non aveva sparato dal balcone di casa, come inizialmente riferito, ma ad altezza uomo. Per i giudici di appello l’imputato non aveva agito sull’onda del patema d’animo per il timore dell’incolumità dei figli, ma aveva sparato al ladro, poi abbandonato senza vita dai complici davanti ad un pronto soccorso, per recuperare l’Audi che questo aveva tentato di rubargli. Colpi esplosi, secondo la Suprema corte, al di fuori del cancello di casa.

La legge del 2019 e la Costituzione

Per i giudici di legittimità il caso fornisce l’occasione per sgombrare il campo dall’equivoco che il legislatore con la legge 36 del 2019 e, in particolare con il nuovo articolo 52 del Codice penale, abbia inteso introdurre una necessità presunta della legittima difesa nei furti nell’abitazione o nei luoghi assimilati. Nessuna legge consente, infatti, l’applicazione della scriminante in assenza dei requisiti dell’attualità del pericolo, dell’inevitabilità della reazione e della sua proporzionalità. Per i giudici di legittimità, si tratta dell’unica interpretazione in linea con la Costituzione e con la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. Una diversa lettura sarebbe in contrasto con l’articolo 117 della Carta, comma 2 lettera h, che riconosce la legittima difesa come facoltà eccezionale. Uno Stato delineato dalla Costituzione «che si fa carico della sicurezza di tutti i cittadini e che garantisce i diritti fondamentali di tutte le persone, compresa la vita e l’integrità fisica degli autori di furti».

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