Etilometro fuorilegge se omologato a nome di società «inesistente»
Per il Tribunale di Bologna il costruttore non può usare la controllata italiana. La sentenza apre un’altra falla nei controlli: l’apparecchio è diffuso
di Marisa Marraffino
3' di lettura
Una sentenza del Tribunale di Bologna rischia di aprire un’altra falla nei controlli sulla guida in stato di ebbrezza: molti etilometri in uso in Italia avrebbero un difetto formale di omologazione. La pronuncia 1088, passata in giudicato il 6 ottobre, ritiene inesistente l’omologazione, in quanto ottenuta da un soggetto diverso da chi ne avrebbe avuto titolo.
La vicenda nasce dal decreto penale di condanna di un automobilista positivo all’alcoltest dopo un incidente: era finito contro un palo della luce. Aveva tutti gli elementi sintomatici dell’abuso di alcol: alito vinoso, incedere barcollante, difficoltà a parlare. Secondo la giurisprudenza gli sarebbero già valsi una sanzione, ma come da prassi gli è stato fatto il test, con un tasso di 2,27 g/l, oltre il quadruplo del consentito. Inevitabile il decreto di condanna (per la giurisprudenza i risultati dell’etilometro sono prova dello stato di ebbrezza), cui però si è opposto. Senza richiesta di riti alternativi né di sospensione del processo con messa alla prova, sollevando invece precise contestazioni all’etilometro.
I suoi periti hanno sostenuto che l’apparecchio, un Drager MK III 7110, aveva ottenuto l’omologazione tramite un’altra società del gruppo Drager che non avrebbe neppure l’oggetto sociale per costruire e vendere questo tipo di strumenti. E l’articolo 192, comma 5, del Regolamento di attuazione del Codice della strada esclude che le omologazioni degli etilometri possano essere delegate a soggetti diversi dal richiedente. Questioni analoghe sono state sollevate in passato per altri apparecchi di rilevazione infrazioni, ma pareri ministeriali le avevano ridimensionate; però davanti al giudice di Bologna, Nadia Buttelli, l’accusa non li ha evocati.
Il giudice ha seguito il principio secondo cui è il pubblico ministero a dover dimostrare il regolare funzionamento dell’etilometro. E il fatto che le omologazioni fossero state ottenute da una società di fatto inesistente, perché priva di partita Iva, non ha certo giovato all’accusa. Inoltre, i documenti di quell’etilometro evidenziavano ritardi nelle verifiche periodiche e lacune nell’annotazione delle manutenzioni. L’imputato veniva così assolto con formula piena.
La maggior parte dei processi per guida in stato di ebbrezza si conclude, quando possibile, con la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità o con la sospensione con messa alla prova che di fatto estinguono il reato e nei casi più gravi evitano la confisca del mezzo. Ora, però, la strategia difensiva potrebbe cambiare, inducendo gli imputati a contestare anche l’identità del costruttore, oltre al funzionamento degli apparecchi e alla loro taratura (si veda l’articolo sotto).
Anche gli etilometri correttamente omologati e revisionati potrebbero infatti non funzionare regolarmente. La Cassazione, se prima aveva posto in capo all’accusa l’onere di dimostrare che l’etilometro funzionasse perfettamente (sentenza 38618/2019), da ultimo ha ritenuto che sia l’imputato a dover smontate le risultanze del test, invocando vizi, difetti e altre irregolarità (sentenza 6580/2020). Ogni elemento può quindi essere utile a dimostrare l’inefficacia del rilevamento, compresa l’identità del costruttore.
Sul ritardo nelle verifiche periodiche, sembrano invece rimaste isolate le sentenze di merito che hanno annullato i risultati dell’etilometro: ciò che conta è che al momento del test sia trascorso meno di un anno dall’ultima “revisione” dell’apparecchio, anche se essa è avvenuta quando la precedente era scaduta. Le date si evincono dal libretto metrologico che accompagna ciascun apparecchio, viene aggiornato dal Csrpad (Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi) del Mit e deve essere esibito dagli organi di polizia, se richiesto.
I dati acquisiti saranno utilizzabili sia nel processo penale sia per la contestazione della eventuale sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente. Più di una volta in passato i libretti erano aggiornati in modo lacunoso.
- Argomenti
- etilometro
- Bologna
- Italia
- MIT
- Cassazione
loading...