Extraprofitti, raddoppia la sanzione per le aziende che non hanno versato l’acconto
La stretta è stata prevista dal decreto Aiuti bis: la sanzione passa dal 30 al 60% di quanto non versato
di Andrea Carli
I punti chiave
- La stretta sulle sanzioni per chi non versa il contributo
- Guardia di Finanza in campo con l'agenzia Entrate per individuare chi non si adegua
- Chi è tenuto al versamento
- ... e chi è escluso
- Big in regola con pagamenti prima tranche tassa su extraprofitti
- Per Acea 28,5 milioni extraprofitti, impugna norma
3' di lettura
Ancora poche ore a disposizione per le aziende energetiche che devono versare l’acconto del contributo straordinario messo in campo dal governo per sostenere famiglie e imprese travolte dalla corsa del prezzo del gas. Se non si adeguano entro mercoledì 31 agosto, dal 1 settembre se vengono individuate da Guardia di Finanza e agenzia delle Entrate vanno incontro a una sanzione raddoppiata: dal 30 al 60% di quanto non versato.
Il contributo, previsto dal “decreto Ucraina” (dl 21/2022, convertito dalla legge 51) per il 2022 a titolo di prelievo solidaristico straordinario, è nella misura del 25% dell’incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 aprile 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto “extraprofitto”). Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento.
La stretta sulle sanzioni per chi non versa il contributo
Il contributo è stato criticato dalle aziende del comparto. Dal loro punto di vista la misura, pur in un contesto emergenziale sul fronte energetico per cittadini e imprese, è stata «formulata male» ed è «punitiva»: una tassa sul fatturato, anziché sugli extra profitti, che crea disparità tra aziende dello stesso settore. In una parola, «iniqua». Nella prima rata del 30 giugno sono mancati 3,1-3,2 miliardi dei 4,2 attesi dal contributo straordinario sugli extraprofitti delle aziende energetiche.
Pertanto il Dl Aiuti bis (Dl 115), entrato in vigore il 10 agosto e all’esame delle commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato (il 1 settembre scatterà il termine per gli emendamenti) ha introdotto una stretta. Ha previsto in particolare che ai soggetti tenuti al versamento del contributo che non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ad effettuarlo, decorso il termine del 31 agosto 2022 per l’acconto e del 15 dicembre 2022 per il saldo, venga applicata la sanzione in misura doppia in caso di omesso versamento (dal 30 al 60% di quanto non versato), in tutto o in parte, o di versamento successivo alle medesime date. Inoltre in questi casi non scatta il dimezzamento della sanzione previsto per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni (Dlgs 471/97) né la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso (Dlgs 472/97).
Guardia di Finanza in campo con agenzia delle Entrate per individuare chi non si adegua
Il Dl Aiuti bis ha anche previsto specifici piani di intervento di Agenzia delle entrate e Guardia di finanza per verificare la sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo e la corretta effettuazione dei relativi versamenti.
Chi è tenuto al versamento
Sono tenuti a versare il contributo, previsto a titolo di prelievo solidaristico straordinario, i soggetti che esercitano in Italia le attività di: produzione di energia elettrica per la successiva rivendita; produzione di gas metano; estrazione di gas naturale; rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale; produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; importazione a titolo definitivo, oppure introduzione nel territorio italiano da altri stati dell’Ue, di energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi.
... e chi è escluso
Sono esclusi gli auto produttori di energia elettrica e i soggetti, come il Gme (Gestore dei mercati energetici),che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
Energia: big in regola con pagamenti prima tranche tassa su extraprofitti
Risultano in regola con i pagamenti della prima tranche del 30 giugno e intendono onorare il versamento anche della seconda, le grandi società energetiche chiamate a pagare la tassa del 25% sugli extraprofitti. È quanto risulta in base alle indicazioni raccolte da varie fonti delle diverse società. Se per Eni la tassa è quantificata intorno a 1,4 miliardi, l’impatto sui conti di Enel è intorno ai 70 milioni (come spiegato agli analisti dal direttore finanziario in occasione della semestrale). In regola anche i pagamenti della tassa da parte di Edison e A2a.
Per Acea 28,5 milioni extraprofitti, impugna norma
In merito al “Contributo straordinario contro il caro bollette”, il gruppo Acea con una nota ha fatto sapere di aver determinato in 28,5 milioni di euro l’ammontare complessivo del contributo e di aver provveduto al versamento dell’importo dovuto secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa. Tuttavia, Acea ha precisato che «una parte significativa della base imponibile identificata per le società del Gruppo non è riconducibile agli extraprofitti che il legislatore intende tassare, bensì a operazioni straordinarie. In considerazione di ciò, la società ha avviato le azioni necessarie per impugnare la norma ravvisandone elementi di illegittimità, anche costituzionale».
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