ServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùCircolare 25/E

Extraprofitti, esclusione limitata per le cessioni senza Iva

di Luca Gaiani

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2' di lettura

Operazioni attive prive del requisito di territorialità escluse dal contributo sugli extraprofitti del settore petrolifero solo qualora i correlati acquisti siano anch’essi non rilevanti ai fini dell’Iva.

Il chiarimento giunge dalla circolare 25/E/2022 delle Entrate, che contiene in prevalenza risposte a quesiti in materia di crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica.

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Quanto all’ambito soggettivo, la circolare precisa che il tax credit per le imprese energivore spetta alle imprese iscritte nell’elenco con la «sessione suppletiva» anche per gli acquisti del mese di gennaio.

Tra le questioni più strettamente fiscali, la circolare chiarisce che la «documentazione certificativa» di cui i contribuenti devono essere in possesso per usufruire del credito di imposta (citata nella precedente circolare 13/E) è semplicemente costituita dalle fatture di acquisto dell’energia consumata o, per quella autoprodotta, dalle fatture di acquisto del combustibile utilizzato, nonché dalle misurazioni registrate dai contatori o dalle risultanze della contabilità industriale.

Inoltre, viene precisato che per ricontrare i dati dell’energia elettrica consumata e delle spese sostenute (sia per il requisito di incremento del costo medio superiore al 30%, sia per l’importo della spesa a cui applicare il credito di imposta), occorre che le fatture di acquisto riportino il dettaglio delle singole voci. A tal fine potranno essere utilizzate anche le cosiddette «fatture di cortesia» posto che esse sono univocamente correlate alle fatture (elettroniche) fiscalmente rilevanti.

Sull’ambito temporale dell’agevolazione, la circolare chiude la porta alla possibilità di applicare il credito di imposta su consumi di periodi rilevanti laddove il fornitore emetta la fattura dopo il 31 dicembre 2022, dato che, in base all’articolo 9 del Dl 21/2022, il credito va tassativamente utilizzato entro tale data.

Nel calcolo del costo medio, le spese per kWh per la componente energia elettrica devono essere determinate al netto delle imposte e degli eventuali sussidi. Ai fini del calcolo del credito d’imposta, la spesa agevolabile è quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica, ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Le imposte, anche in tal caso, non devono essere considerate; eventuali sussidi non devono invece essere detratti dalla spesa sostenuta.

Un’ultima domanda analizzata dalla circolare riguarda il contributo straordinario sugli extraprofitti (articolo 37 del Dl 21/2022). L’Agenzia, integrando quanto indicato nella precedente circolare 22/E (paragrafo 2.2) evidenzia che le operazioni attive escluse da Iva per mancanza di territorialità (e quindi non inserite nella Lipe) sono fuori dai calcoli del contributo solo a condizione (e nella misura in cui) gli acquisti ad esse afferenti siano anch’essi esclusi da Iva per la medesima ragione.

Chi dovesse ora integrare il versamento del 30 giugno in forza del nuovo chiarimento potrà farlo senza sanzioni, purché l’integrazione (comprensiva di interessi) avvenga tempestivamente.

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