Fecondazione eterologa, va cancellata la trascrizione del figlio di due mamme
Nessuna differenza con la surrogata. A giugno il Tribunale di Milano aveva escluso la semplice rettifica sulla base di una distinzione
di Patrizia Maciocchi
I punti chiave
3' di lettura
Va cancellata la trascrizione della dichiarazione di nascita nel quale è indicata, oltre alla madre biologica anche quella di intenzione del bambino nato in Italia, dopo un percorso di procreazione medicalmente assistita in Spagna. La Cassazione, respinge il ricorso delle due donne, entrambe italiane, unite civilmente che, con il consenso di entrambe avevano fatto ricorso alla Pma utilizzando il gamete maschile di un donatore anonimo e gli ovuli della madre biologica che portò avanti la gravidanza fino alla nascita in Italia del piccolo nel 2018.
La trascrizione del sindaco
Il sindaco aveva trascritto la dichiarazione di nascita resa dalla madre biologica e nello stesso giorno e il riconoscimento da parte del genitore di intenzione.Un atto che era stato cancellato dopo che il Tribunale, aveva dichiarato illegittime le trascrizioni, e le annotazioni, accogliendo il ricorso della procura della Repubblica. Il reclamo delle due donne è stato respinto dalla Corte d’Appello, con una decisione che la Cassazione conferma.
La ricorrente ammette la violazione della legge 40, ma sottolinea come l’interesse superiore del minore, a vedersi riconosciuto lo stato di figlio ed a mantenere un rapporto affettivo e giuridico con entrambi i genitori, dovrebbe prevalere sulla rigidità della norma.
Per la Cassazione però il ricorso va respinto. I giudici di legittimità ricordano, infatti, che il legislatore ha limitato l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle situazioni di infertilità patologica, fra le quali non rientra quella della coppia dello stesso genere.
Procreazione assistita e surrogata
La Suprema corte sgombra il campo dalla possibilità di mettere in atto un trattamento differenziato tra chi fa ricorso, all’estero, alla maternità surrogata e i minori nati in Italia grazie alla procreazione medicalmente assistita, eseguita in altri stati. Una tecnica «non consentita nel territorio nazionale a richiesta di una coppia omoaffettiva» . Passa dunque per la step child adoption il diritto fondamentale del minore al riconoscimento anche giuridico, del legame affettivo instaurato con il genitore d’intenzione. L’adozione in casi particolari consente, infatti, « da un lato, di conseguire lo “status” di figlio e, dall'altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il “partner” del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita.».
La decisione del Tribunale di Milano
La sentenza della cassazione arriva a poco più di un mese dalla decisione del Tribunale di Milano che, in una situazione analoga a quella esaminata dalla Suprema corte, aveva fatto una distinzione per le due mamme che avevano fatto ricorso alla fecondazione assistita di tipo eterologo, rispetto alla coppia composta da due uomini, con il bambino nato facendo ricorso alla surrogata. In quest’ultimo caso, infatti, il Tribunale meneghino aveva annullato la trascrizione dell’atto di nascita del genitore di intenzione di un bambino nato con la maternità surrogata, perché avvenuta in violazione della normativa vigente. Il Tribunale di Milano aveva, infatti, considerato ammissibile il ricorso della Procura teso alla cancellazione. Diversa era stata invece la conclusione raggiunta rispetto ad altre tre impugnazioni della Procura, relative a tre coppie di donne che avevano invece fatto ricorso alla procreazione materialmente assistita, all’estero. Il collegio «ha ritenuto inammissibile il procedimento di rettificazione degli atti dello Stato civile utilizzato dalla Procura della Repubblica per chiedere l’annullamento della trascrizione dell’atto di riconoscimento del figlio, già riconosciuto dalla madre biologica, da parte della madre intenzionale».
Il procedimento di cognizione piena
Una scelta fatta in considerazione della natura dell’atto di riconoscimento e dei suoi effetti, tali da precludere l’annullamento attraverso il procedimento di rettificazione, rendendo invece «necessaria l’instaurazione di una vera e propria azione volta alla rimozione dello stato di figlio». Il Tribunale di Milano aveva chiarito che l'ufficiale dello Stato civile può, non accettare una dichiarazione di riconoscimento del figlio, ma se la consente - per compiacenza, per errore o in violazione della legge - e viene annotata nell’atto di nascita del minore, il riconoscimento non può essere contestato. E dunque va esclusa la rettificazione «ma sarà necessario ricorrere al modello di tutela che il nostro ordinamento prevede per la rimozione dello status di figlio (impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, disconoscimento di paternità, contestazione di stato) ossia un procedimento - scrivono i giudici -svolto secondo le forme e con la pienezza di garanzie del procedimento contenzioso di cognizione e con la specifica garanzia della nomina di un curatore speciale del minore onde tutelare il relativo interesse nell'ambito della procedura».
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