ganasce fiscali

Fermo amministrativo, cancellazione gratis dal 1° gennaio (ma non sempre)

Con la legge di Bilancio 2020, chi ha un debito per tasse o sanzioni non paga per farsi cancellare le “ganasce fiscali” se si mette in regola o vince un ricorso. E chi resta intestatario di un mezzo anche dopo averlo venduto può passare con uno sconto la proprietà all’acquirente inadempiente

di Maurizio Caprino

(Photobeps - stock.adobe.com)

3' di lettura

Dal 1° gennaio 2020 non si paga più per cancellare il fermo amministrativo di un veicolo (le cosiddette ganasce fiscali). La novità è “annegata” quasi nel fondo degli 884 commi che compongono la legge di Bilancio. Il comma 809 dichiara che l’operazione è esente «da ogni tributo e diritto», anche se non sempre. Inoltre, il comma 813 riduce a 50 euro la spesa per l’Ipt per chi ha venduto un veicolo a un acquirente che poi non se lo è intestato.

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La procedura
Chi si ritrova iscritto al Pra (Pubblico registro automobilistico) sul proprio veicolo un fermo amministrativo (può accadere a causa di un debito fiscale o di una sanzione, non necessariamente legati al veicolo stesso) e dimostra che era infondato (anche presentando un ricorso) oppure salda il debito deve poi cancellare la misura.

Qualora non lo facesse, non potrebbe circolare. E, se venisse colto a farlo, rischierebbe di pagare una sanzione da 1.988 a 7.953 euro e di farsi confiscare il mezzo. Ma questo non è certo: l’articolo del Codice della strada che prevede tutto ciò (il 214) è stato riscritto a fine 2018 dal decreto sicurezza (Dl 113/2018), creando una sorta di cortocircuito legislativo. La cui esistenza è stata “certificata” il 21 gennaio 2019 dal ministero dell’Interno con una direttiva sul fermo alla luce del nuovo decreto.

In ogni caso, la cancellazione del fermo al Pra costa 32 euro di imposta di bollo. Non ci sono invece da pagare diritti (il costo amministrativo dell’operazione, detto «emolumento Pra») perché nel 2019, con l’aumento del tariffario del Pubblico registro, si decise di assorbire questa operazione rendendola gratuita sotto questo profilo.

La novità
Dal 1° gennaio 2020, non si pagano più nemmeno i 32 euro di imposta di bollo. Uno sgravio introdotto dalla legge di bilancio per mettere sullo stesso piano tutti gli enti verso cui l’interessato ha un debito, ma che di fatto dà un beneficio anche allo stesso cittadino.

Se in futuro il tariffario Pra venisse ancora modificato e il comma 813 restasse in vigore, l’emolumento Pra resterebbe non dovuto.

La condizione
Ma la gratuità spetta soltanto in caso di cancellazione effettuata «dal soggetto legittimato alla riscossione forzata». Cioè sostanzialmente dall’esattore (concessionario della riscossione).

Attualmente ciò accade già in molti casi, anche in via telematica (prima gli incaricati dell’esattore si recavano periodicamente al Pra a espletare le pratiche). Però in alcune circostanze può ancora capitare che l’interessato sia costretto a provvedere lui. E qui, oltre al danno, la beffa di dover pagare i 32 euro.

L’Ipt a 50 euro
Il comma 813 aggiunge che, in caso di «trasferimento coattivo» di bene mobile registrato (come può essere un veicolo), l’Imposta provinciale di trascrizione (Ipt, l’onere più pesante che grava sui passaggi di proprietà) è di 50 euro. Importo fisso, quindi non più proporzionale alla potenza del motore come invece è normalmente (cosa che fa spendere centinaia di euro, talvolta migliaia).

In attesa di una circolare che fornisca chiarimenti ufficiali, si può ritenere che fra i trasferimenti coattivi ci siano:

- le pratiche “a tutela del venditore”, cioè i passaggi di proprietà registrati al Pra da chi ha ceduto un veicolo a un soggetto che poi non ha provveduto lui a effettuare la trascrizione, per cui al Pra resta il nome del precedente intestatario che per “liberarsi” doveva pagare lui il passaggio di proprietà a prezzo pieno;

- le trascrizioni di sentenze con le quali un giudice accerta che un veicolo è di proprietà di persona diversa da quella che risulta intestataria al Pra (ma in questo caso sarà interessante vedere se i giudici continueranno a ordinare la trascrizione gratuita, come talora in passato).

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