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Fine vita: a che punto è l’Italia

L’atleta paralimpica Marieke Vervoort ha scelto di mettere fine alla sua vita, facendo ricorso all’eutanasia in Belgio, dove questo è legalmente possibile. E nel nostro Paese? Ecco come stanno le cose

di Marilisa D'Amico

Oro alle Paralimpiadi, la belga Vervoort sceglie l'eutanasia

4' di lettura

Il progresso scientifico ha in tutto il mondo portato ad emersione la necessità di regolare, anche giuridicamente, uno dei momenti cruciali nella vita delle persone: quello della morte. In Italia le problematiche che attengono alle scelte individuali sul momento finale della vita sono da molti anni oggetto di dibattito pubblico, di vere e proprie “battaglie giudiziarie” e di difficili scelte sia del legislatore, sia del Giudice costituzionale.

Terreno di questi scontri sono anche i principi costituzionali, che devono garantire la dignità delle persone (art. 2), il rispetto dell’eguaglianza di trattamento (art. 3), la libertà individuale intesa come libertà fisica e morale (art. 13), il diritto alla salute che comporta anche il rifiuto delle cure e il rispetto del “senso di umanità” (art. 32), i vincoli europei, dove la giurisprudenza ha introdotto negli anni importanti principi (art. 117, comma 1).

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Spetta allo Stato però, alla luce del principio di solidarietà (art. 2) e di necessaria rimozione degli ostacoli fattuali (art. 3, comma 2.), assicurarsi che le persone più fragili non siano esposte a pressioni e possano trovarsi nelle condizioni migliori per compiere le proprie scelte e non in un solitario abbandono da parte della società.

Per molti anni il nostro ordinamento è stato caratterizzato da un divieto assoluto di eutanasia, sia attiva che passiva, e dall’impossibilità, nel silenzio della legge, di riconoscere autonomia ad alcune scelte individuali in condizioni tragiche.

Fondamentale in questa materia è stata la pronuncia della Corte di Cassazione del 2007 sul notissimo caso Englaro, in cui è stato affermato che il diritto alla salute, «come tutti i diritti di libertà, implica la tutela del suo risvolto negativo: il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell'interessato, finanche di lasciarsi morire».

Alla luce di tale pronuncia il legislatore è intervenuto con la legge n. 219 del 2017, che riconosce alcuni importanti principi. Innanzitutto è possibile rifiutare in tutto o in parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico o singoli atti del trattamento (art. 1, comma 5): vengono espressamente qualificati come trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, recependo quanto già statuito dalla Corte di cassazione nel caso Englaro.
In secondo luogo, è possibile per le persone maggiorenni capaci di intendere e di volere in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi esprimere le proprie volontà sui trattamenti sanitari (DAT) anche individuando un fiduciario (art. 4).

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In terzo luogo, si prevede espressamente che a fronte dell’evolversi di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta possa essere definita la pianificazione delle cure condivisa fra medico e paziente (art. 5). La legge ha anche garantito da un lato la possibilità di redigere il testamento biologico e dall'altro quella di poter beneficiare dell'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.

Nonostante l’apparente chiarezza del testo normativo, esistono comunque alcuni profili problematici che attengono all’effettiva applicazione della disciplina, alla luce di alcune disposizioni ambigue: potrebbe esserci spazio per l'esercizio di un (non previsto) diritto di obiezione di coscienza e risulta in concreto problematica l’individuazione circa il ruolo dei soggetti terzi e dei diversi medici di volta in volta coinvolti nella relazione di cura.

Recentemente il delicato tema della libertà di autodeterminazione nelle scelte di fine vita è stato interessato dalla vicenda “Cappato”, che ha portato la Corte costituzionale ad aggiungere un ulteriore importante tassello in punto di “suicidio assistito”, dal momento che, come noto, è stato ritagliato l’art. 580 c.p. (rubricato “Istigazione o aiuto al suicidio”) sulla situazione in cui versava Fabiano Antoniani, così da escludere la punibilità nei casi in cui: il soggetto agevolato si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

Fine vita: non sempre punibile chi agevola il suicidio assistito

La vicenda Cappato si è svolta in due tappe: proprio per la delicatezza dei temi in questione, in un primo momento (ord. n. 207 del 2018), il Giudice costituzionale aveva invitato il Parlamento ad intervenire entro un anno. Di fronte alla mancata risposta del Legislatore, la Corte costituzionale si è nuovamente pronunciata confermando le condizioni sostanziali già individuate con l'ordinanza n. 207.

Non sono ancora note le motivazioni della decisione, ma alla luce del comunicato sembrano emergere alcuni interrogativi. La Consulta sembra infatti avere aggiunto più “stringenti” riferimenti alla necessità di applicare la normativa sulle cure palliative e la sedazione profonda continua, nonché la necessaria verifica delle condizioni poste (e delle modalità di esecuzione) da parte della struttura pubblica del servizio sanitario nazionale.

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Ma cosa succederà se le strutture pubbliche non si attrezzeranno per garantire queste verifiche? E come si coordineranno le verifiche da parte delle strutture pubbliche con l’esecuzione in strutture private?
Si tratta di interrogativi non di poco conto dal momento che per il futuro, infatti, sembra rimanere punibile pur dopo la decisione della Corte chi aiuti al suicidio non rispettando la previa verifica delle condizioni e delle modalità di esecuzione da parte delle strutture pubbliche italiane (sia che vada sia che non vada all'estero). Mentre per le condotte passate saranno i giudici, come dice il comunicato, a effettuare una valutazione comparativa.

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