Fine vita: la via stretta tra Parlamento e referendum
La proposta di legge sul suicidio assistito è stata approvata in commissione alla Camera. Intanto il quesito sull’eutanasia aspetta il via libera
di Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei
I punti chiave
6' di lettura
Il tentativo del Parlamento di dare forma alla via italiana sul fine vita si inserisce in un contesto ampio di richieste di regole e tutele, ma anche di feroci contrapposizioni. La proposta di legge raccoglie le sollecitazioni della Corte costituzionale, tentando una sintesi tra le diverse sensibilità politiche e umane per rendere possibile il suicidio assistito, ossia il decesso causato da un atto autonomo ma con il supporto medico.
Il testo, modificato per andare incontro a richieste e critiche, ha ricevuto un primo sì dalle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera, ma il centrodestra ha comunque votato contro.
Lunedì 13 dicembre si è tenuta la discussione generale a Montecitorio in un’Aula quasi deserta, mentre le votazioni sono rinviate ai prossimi mesi, non prima di febbraio secondo fonti parlamentari. Il destino della riforma appare a rischio soprattutto al Senato, dove già è naufragato il progetto di legge Zan.
Punta invece a legalizzare l’eutanasia (con cui la morte è procurata a chi ne fa richiesta), il referendum promosso dall’associazione Coscioni: la Cassazione ha convalidato le firme e si attende il via libera della Consulta.
Intorno, i Paesi europei si muovono. Accanto alla Svizzera, che ha legalizzato il suicidio assistito da decenni e che è meta di tanti pazienti stranieri, ci sono quelli dove è ammessa l’eutanasia: i Paesi del Benelux e, dalla scorsa estate, anche la Spagna.
Un quadro in cui è difficile orientarsi: proviamo a fare chiarezza.
Il contesto
Le norme all’esame del Parlamento non sono le prime in Italia che affrontano il tema del fine vita. La legge 219 del 2017 ha introdotto il testamento biologico o «disposizioni anticipate di trattamento»: un documento in cui, in previsione di una «futura incapacità di autodeterminarsi», si possono esprimere le proprie volontà sui trattamenti sanitari e rifiutarne alcuni.
Non solo: la legge del 2017 permette al medico, con il consenso del paziente, di ricorrere alla «sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore» per prognosi di morte a breve termine.
Sul suicidio assistito si è espressa invece la Corte costituzionale, chiamata a occuparsi di fine vita a seguito del processo contro Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Coscioni, per l’aiuto dato a Fabiano Antoniani (dj Fabo). La questione sottoposta alla Consulta era la costituzionalità dell’articolo 580 del Codice penale che punisce l’aiuto al suicidio. Vista la delicatezza della materia e l’assenza di norme, la Consulta ha prima rinviato la decisione di un anno e chiesto al Parlamento di intervenire. Cosa però che non è successa.
Quindi, con la sentenza 242 del 2019, si è pronunciata escludendo la punibilità di chi “aiuta” il compimento del suicidio, a patto che vengano rispettate determinate condizioni per evitare i rischi di abuso. Occorre, in particolare, che il proposito di suicidio sia libero e autonomo; che la persona che lo ha formulato abbia una patologia irreversibile fonte di sofferenze intollerabili, venga tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e sia in grado di prendere decisioni libere e consapevoli.
Le novità in discussione
In base alle indicazioni della Consulta, la proposta di legge sulla morte volontaria medicalmente assistita prevede che a poter chiedere questo percorso siano persone affette da patologia irreversibile con prognosi infausta o condizione clinica irreversibile che causino sofferenze fisiche e psicologiche reputate intollerabili. Devono inoltre essere tenute in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso. Altri presupposti sono la maggiore età, la capacità di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli. La persona deve inoltre essere stata coinvolta in percorsi di cure palliative e averli rifiutati.
«Abbiamo scelto di seguire passo passo le orme tracciate dalla Consulta perché è l’unica via che può portare all’approvazione» spiega uno dei due relatori, Alfredo Bazoli (Pd), consapevole del fatto che il percorso è difficile e potrebbe arenarsi. «Abbiamo cercato una mediazione - continua Bazoli - con il centrodestra proprio per evitare il muro contro muro. Se dovesse arrivare in porto, garantirebbe (insieme con la legge 219/2017) un’adeguata copertura delle esigenze di chi chiede di essere accompagnato al fine vita e toglierebbe molte delle ragioni che spingono il referendum».
Fra le norme frutto di mediazione e non previste dalla Consulta c’è l’obiezione di coscienza per medici e infermieri: le Regioni devono però garantire il servizio.
Una mediazione che non convince Marco Cappato che, con l’associazione Coscioni, ha proposto degli emendamenti «per fare in modo che la nuova legge sia utile», spiega. «Il suicidio assistito è già legale in base alle condizioni stabilite dalla Consulta. Le nuove norme - osserva Cappato - non migliorano il quadro, perché escludono chi non è tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, come i malati di tumore, e non fissano tempi certi. Anzi, fanno dei passi indietro su obiezione di coscienza, sofferenza psichica e cure palliative. Tutti punti su cui noi proponiamo di intervenire». Per Cappato «la fretta del Parlamento, dopo tre anni dalla richiesta della Consulta, dipende dal fatto che la stessa Corte è chiamata a decidere sull’ammissibilità del referendum, che però mira a legalizzare l’eutanasia e si potrà tenere anche se la legge venisse approvata».
Il quesito del referendum, infatti, chiede l’abrogazione della parte dell’articolo 579 del Codice penale che punisce l’omicidio di una persona consenziente. Se fosse approvato, l’eutanasia attiva diventerebbe legalizzata. Gli unici limiti sarebbero quelli previsti dalla parte non toccata dell’articolo 579, che prevede l’applicabilità delle norme sull’omicidio se il soggetto consenziente è minore, infermo di mente o se il consenso è stato estorto con violenza, minaccia o inganno.
In sintesi
Di cosa parliamo
L’eutanasia attiva è l’atto con cui si procura la morte di una persona che ne fa esplicita richiesta. È vietata dall’articolo 579 del Codice penale che punisce l’omicidio del consenziente (reclusione da 6 a 15 anni)
Nel suicidio assistito il paziente assume in modo autonomo il farmaco letale preparato da una equipe medica (anche tramite supporto meccanico). È vietato dall’articolo 580 del Codice penale ma la Consulta ha indicato i casi di non punibilità
La normativa attuale
Sulla scia dei casi Englaro e Welby la legge 219/2017 ha introdotto il testamento biologico, vale a dire le Dat (disposizioni anticipate di trattamento) con cui è possibile indicare le terapie e i trattamenti sanitari cui non si vuole essere sottoposti, nel caso in cui si perda in modo irreversibile la capacità di intendere e volere
Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine, la legge 219/2017 ha previsto che il medico possa ricorrere alla sedazione palliativa profonda, con il consenso del paziente
La Corte costituzionale
Con la sentenza 242 del 2019, nata dal caso Dj Fabo, la Consulta ha escluso la punibilità di chi aiuta il compimento di un suicidio (articolo 580 Codice penale) se: il proposito di suicidio è libero e autonomo; la persona che lo ha formulato ha una patologia irreversibile fonte di sofferenze intollerabili, viene tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale ed è in grado di prendere decisioni libere e consapevoli
La proposta di legge
La proposta di legge all’esame dellla Camera indica i requisiti e la procedura per la morte volontaria con assistenza medica, vale a dire il suicidio assistito. Possono chiederlo i maggiorenni in grado di intendere e volere affetti da patologia irreversibile con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile che causino sofferenze fisiche e psicologiche ritenute intollerabili e che sono tenuti in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale. Possibile l'obiezione di coscienza di medici e infermieri ma le Regioni devono garantire il servizio
Il referendum
Il referendum promosso dall’associazione Luca Coscioni chiede l’abrogazione della parte dell’articolo 579 del Codice penale che punisce l’omicidio di una persona consenziente. L’eutanasia attiva diventerebbe legalizzata. Gli unici limiti sarebbero quelli previsti dalla parte non toccata dell’articolo 579 che prevede l’applicabilità delle norme sull’omicidio se il soggetto consenziente è minore, infermo di mente o se il consenso è stato estorto con violenza, minaccia o inganno
Le regole in Europa
La Svizzera è stata il primo Paese al mondo a depenalizzare e regolare il suicidio assistito. Alle strutture svizzere possono rivolgersi anche i pazienti stranieri.
Nei Paesi Bassi, in Belgio e in Lussemburgo è stata legalizzata l’eutanasia vera e propria, in cui il medico somministra al paziente il farmaco che provoca la morte
In Germania il suicidio assistito è stato depenalizzato nel 2020.
In Francia è possibile chiedere una «sedazione profonda e continua» ottenuta con medicinali che possono accorciare la vita.
In Spagna l’eutanasia è stata legalizzata dallo scorso giugno. Possono chiederla i cittadini spagnoli o i residenti affetti da una malattia grave e incurabile. Possibile l’obiezione di coscienza dei medici
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