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Con il decreto n. 25 del 17 marzo 2023, cosiddetto decreto Fintech, il Governo italiano ha dato attuazione al regolamento europeo 2022/858, introduttivo di un sistema nel cui ambito è prevista l’istituzione di nuove forme di emissione e circolazione degli strumenti finanziari (fra cui azioni, obbligazioni, titoli di debito ed eventualmente quote di srl) resi digitali; fulcro di tali forme è l’adozione di soluzioni tecnologicamente avanzate, attuate tramite scritturazione su registri elettronici distribuiti. L’acronimo DLT (speso nel testo del Decreto) indica appunto il sistema di tecnologia a registro distribuito, che concreta l’effetto della tokenizzazione dello strumento finanziario, emesso e circolante secondo le tecniche della blockchain. La nuova disciplina risponde, in un quadro dichiaratamente sperimentale, all’esigenza di introdurre un “regime pilota” in attuazione del Regolamento UE 2022/858, il quale (art.14) stabilisce infatti un termine triennale alla sperimentazione in materia di emissione e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale mediante DLT. Al termine del periodo sperimentale le istituzioni europee saranno chiamate ad un’analisi costi/benefici per valutare eventuali correzioni, proroghe o soppressioni del regime medesimo.
I primi commenti rilasciati appaiono connotati da una corretta attenzione agli effetti della novità. Da un lato, si tende a sottolineare che il nuovo sistema potrà velocizzare le operazioni di emissione e trasferimento degli strumenti finanziari, riducendone altresì i costi.
Dall’altro, non appaiono trascurabili le responsabilità, già indicate dalla legge, che i soggetti che gestiranno i registri elettronici assumeranno nei confronti delle emittenti e degli interessati alle scritturazioni.
A questa responsabilità, di sapore privatistico, appare poi affiancarsi l’esigenza di protezione della sicurezza del sistema, il che pare adombrare il tema della tutela dei beni pubblici, quali – nel nostro ordinamento – sono gli attuali, efficienti, registri relativi alla pubblicità commerciale.
Il regolamento comunitario esplicitamente fa riferimento agli «eventuali rischi, vulnerabilità o inefficienze per la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o la stabilità finanziaria derivanti dall’uso di una tecnologia a registro distribuito, ivi compresi eventuali nuovi tipi di rischi giuridici, sistemici e operativi… ed eventuali altri effetti indesiderati sulla liquidità, la volatilità, la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o la stabilità finanziaria».
Condiviso l’obiettivo di semplificazione, efficientamento e trasparenza sotteso alla sperimentazione, l’indicazione regolamentare che precede conferma la necessità di garantire – proprio ai fini del possibile buon esito della sperimentazione medesima – l’attuale livello di sicurezza giuridica delle transazioni relative agli strumenti finanziari, con riferimento, fra l’altro, ai profili, di enorme importanza se si rammenta che la circolazione delle partecipazioni storicamente rappresenta uno strumento cui ricorre la criminalità organizzata, (i) delle verifiche antiriciclaggio, (ii) della fiscalità diretta ed indiretta, (iii) della verifica dell’identità e della legittimazione del disponente, (iv) del rispetto delle regole di circolazione statutariamente o legislativamente previste per gli strumenti finanziari.
Questi ultimi due elementi, in particolare, concorrono alla definizione della nozione (e della perdurante necessità,
ai sensi della normativa medesima) della formazione di un titolo idoneo, presupposto necessario per l’efficacia del trasferimento o della costituzione di vincoli e, quindi, della scritturazione sugli istituendi registri.
Una possibile soluzione, che contemperi le esigenze di semplificazione e celerità con quelle di certezza, potrebbe trovarsi nell’affidamento al notaio (ed eventualmente agli altri soggetti attualmente legittimati alle girate azionarie ex art.12 RD n.239/1942) del rilascio di una certificazione digitale attestante, unitamente al consenso del disponente, l’effettuata verifica della legittimazione a disporre e del rispetto dei vincoli statutari, oltre all’abituale esecuzione dei controlli antiriciclaggio e degli adempimenti tributari, in modo che detta certificazione costituisca presupposto per le scritturazioni sul registro, nella cui attendibilità sarebbe in tale caso certamente legittimo confidare.
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