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Fondi pensione al test di sostenibilità degli investimenti

Indagine Mefop sull’applicazione da parte dei fondi pensione dei requisiti indicati nel Regolamento (UE) 2019/2088 - Sustainable Finance Disclosure Regulation

di Antonello Motroni (*)

(Looker_Studio - stock.adobe.com)

4' di lettura

Dal 10 marzo 2021 si applica anche al settore della previdenza complementare il Regolamento (UE) 2019/2088 - Sustainable Finance Disclosure Regulation, Sfdr - che definisce i requisiti di trasparenza per gli investimenti sostenibili. Le nuove previsioni riguardano la documentazione precontrattuale, i bilanci, i siti internet e le politiche di remunerazione e si applicano a livello di entità e di singolo prodotto finanziario. Il regolamento demanda agli atti delegati di definire nel dettaglio gli schemi di segnalazione delle informazioni.

Il percorso della regolamentazione di secondo livello si è ormai avviato verso la fase finale con la trasmissione da parte delle ESAs alla Commissione Ue, lo scorso 22 ottobre, degli standard tecnici di regolamento opportunamente rivisti per tenere conto delle modifiche apportate alla Sfdr dal Regolamento (UE) 2020/852; Bruxelles ha preannunciato che l'applicazione di tali standard tecnici (una volta trasformati in regolamento delegato) scatterà a partire dal 1° gennaio 2023. Con le istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza del dicembre 2020 la Covip aveva già predisposto il terreno affinché i fondi pensione potessero adempiere agli obblighi regolamentari per quanto attiene alle informazioni da inserire nella nota informativa.

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Mentre la cornice normativa è in via di completamento, si può stilare un primo bilancio sull'applicazione del regolamento da parte dei fondi pensione. Gli adeguamenti hanno rappresentato un passaggio complesso: all'incertezza regolamentare, si è aggiunto l'accavallamento con l'adeguamento ai nuovi requisiti di trasparenza previsti da Iorp2 e Srd2. Mefop ha analizzato le scelte effettuate dai fondi pensione nell'adeguarsi alle nuove previsioni prendendo a riferimento le informazioni presenti nelle note informative nelle sezioni “Informazioni chiave per l'aderente” e Appendice “Informativa sulla sostenibilità.

Nella prima sezione, laddove vengono presentate le opzioni d'investimento, sono riportate le indicazioni sulla conformità dei comparti agli art. 8 (promozione di caratteristiche ambientali e sociali) e 9 (investimenti sostenibili) del regolamento comunitario. Nell'appendice sulla sostenibilità, oltre a dare indicazioni più dettagliate sulle caratteristiche ambientali o sociali dei portafogli e sugli investimenti con obiettivo sostenibile, sono riportati ragguagli sull'integrazione dei rischi di sostenibilità (art. 6) e sulla considerazione dei principali effetti negativi degli investimenti per la sostenibilità.

L'analisi condotta sui comparti dei Fp chiusi rileva che le linee classificate come sostenibili ai sensi degli articoli 8 e 9 rappresentano il 16,3% dell'offerta complessiva; nell'81,3% dei casi si fa riferimento alla promozione di caratteristiche sociali e ambientali (art. 8) e nel rimanente 18,8% le si è considerate come aventi un obiettivo di sostenibilità (art. 9).

SFDR E FONDI NEGOZIALI
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L'analisi condotta sui principali Fp preesistenti in termini di patrimonio restituisce evidenze non dissimili da quelle dei Fp chiusi. In questo caso le linee classificate come sostenibili ai sensi del Regolamento 2019/2088 rappresentano il 17,6%; nessuna di esse è classificata come art. 9.

SFDR E FONDI PENSIONE PREESISTENTI
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Nel complesso non si tratta di risultati sorprendenti dato che le politiche d'investimento dei comparti preesistevano all'avvio dell'applicazione del regolamento. Si può presumere che con le future revisioni delle politiche di investimento le linee sostenibili saranno destinate ad aumentare.

SFDR E FONDI PENSIONE APERTI
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Tra i Fp aperti sembra registrarsi una maggiore apertura verso i criteri di sostenibilità definiti dalla Sfdr: in questo caso, infatti, i comparti considerati come sostenibili sono il 33%, tutti riconducibili alla fattispecie della promozione di caratteristiche ambientali e sociali (art. 8).

La lettura delle Appendici sulla sostenibilità offre un quadro più aderente alla realtà, che vede nella considerazione dei fattori Esg una delle tendenze rilevanti della gestione finanziaria dei fondi pensione. Nella sottosezione Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili non mancano i riferimenti alla sostenibilità, anche da parte degli operatori che non dispongono di comparti classificati come art. 8 e 9. Di contro, taluni, pur dichiarando comparti sostenibili, non danno indicazioni precise di come tali profili vengano attuati, limitandosi a considerazioni di carattere generale sulla sostenibilità.

Tali incongruenze potrebbero essere giustificate con le incertezze che ancora denotano l'assetto definitivo degli adempimenti dettati dalla Sfdr che potrebbero aver spinto taluni ad assumere un atteggiamento attendista, anche tenendo conto dei non trascurabili obblighi di reporting. In altri casi a pesare potrebbe essere stata la gestazione della policy Esg, non ancora pienamente definita. La sottosezione sull'Integrazione dei rischi di sostenibilità risulta sempre compilata, anche in virtù del fatto che, con Iorp2, la considerazione dei rischi ambientali, sociali e di governance è parte del sistema di governo e della gestione dei rischi.

L'integrazione dei rischi di sostenibilità è di solito declinata in una duplice modalità: come inclusione dei rischi Esg nel risk management e nella valutazione interna dei rischi e come elemento definitorio della politica d'investimento. Con riferimento a quest'ultimo profilo, anche in considerazione dell'obbligo di gestione delegata per Fp negoziali e preesistenti, due sono i presidi di controllo dei rischi Esg generalmente adottati. Il primo fa riferimento alla scelta del gestore anche sulla base dei profili della sostenibilità, il secondo tende invece a valutare le scelte d'investimento sostenibili dei gestori, nell'ambito della più generale attività di valutazione del mandato. Il Fp si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti su negoziazioni rispetto alle quali si ravvisano potenziali disallineamenti rispetto alle scelte Esg. Nel caso dei Fp aperti si rimanda alla politica sulla sostenibilità del soggetto istitutore.

Nelle esperienze più evolute si dà conto del modello di investimento adottato e dei criteri di sostenibilità che sono impiegati per la definizione del portafoglio (Priciples for Responsible Investment Onu, best in class, esclusioni o loro combinazione, descrizione del benchmark Esg utilizzato). Non sono poche le situazioni in cui i riferimenti alla gestione dei rischi di sostenibilità sono proposte anche nelle altre parti dell'Appendice.

(*) Mefop e componente dell'OPSG EIOPA

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