Fringe benefit, un’opportunità anche per gli smart worker
Con le nuove regole più facile identificare criteri di rimborso per i costi del lavoro da remoto
di Aldo Bottini e Diego Pacello
2' di lettura
L’innalzamento a 600 euro della soglia di non imponibilità dei fringe benefit e l’inclusione nella soglia delle somme erogate o rimborsate per pagare le utenze domestiche si propone l’obiettivo di agevolare le iniziative datoriali a favore dei dipendenti per mitigare l’aumento generalizzato dei costi (in particolare energetici), ma può essere uno strumento utile alle imprese per venire incontro alle richieste di compartecipazione alle spese “domestiche” sostenute dai dipendenti in smart working.
Con il ripristino, dal 1° settembre, dell’obbligo di sottoscrivere gli accordi individuali con i dipendenti per svolgere la prestazione in modalità agile, molte imprese si troveranno a fare i conti con una decisione organizzativa che molti hanno potuto rinviare fino a oggi, grazie anche alle semplificazioni consentite dalla disciplina emergenziale, ma che oramai è ineludibile: reintrodurre il lavoro in presenza generalizzato o proseguire le forme di lavoro ibride.
Nella seconda soluzione, che sarà ragionevolmente quella più praticata, grazie alle nuove disposizioni sui benefit, sarà possibile arricchire i piani di welfare e le policy aziendali riguardanti lo smart working con il rimborso (quantomeno parziale) dei costi sostenuti dai dipendenti e anche solo indirettamente legati all’attività lavorativa da remoto, ad esempio per l’aria condizionata, l’energia elettrica, l’acqua o il riscaldamento.
Il supporto alle maggiori spese personali, seppur considerato astrattamente percorribile dall’amministrazione finanziaria, si è rivelato per i datori di lavoro fino a oggi, di fatto, impraticabile, per l’elevata complessità operativa e per il connesso rischio di contestabilità, dal punto di vista fiscale e contributivo, derivante dalle stringenti condizioni di ammissibilità espresse dall’amministrazione finanziaria stessa nelle risposte a interpello 314 del 30 aprile 2021 e 328 dell’11 maggio 2021, nelle quali erano state ritenute imponibili le erogazioni basate, tra le altre cose, su criteri forfettari, non oggettivi e analitici. Ora, grazie alle nuove disposizioni, le difficoltà pratiche nell’individuare i criteri di rimborso sono finalmente, almeno in parte, superate e si rendono attuabili nuove soluzioni per gestire un parziale rimborso dei costi inerenti al lavoro da remoto.
L’innalzamento, per il 2022, della soglia di non imponibilità relativa ai fringe benefit è un provvedimento temporaneo, emanato “in corso d’opera”. Sarebbe auspicabile un intervento strutturale, che consenta alle aziende una programmazione e una più efficiente gestione dei benefit.
- Argomenti
- benefit
loading...