Frodi sulle erogazioni pubbliche, così si estende il perimetro dei reati
Il Massimario offre i primi chiarimenti sulle modifiche al regime penale di contrasto. Novità introdotte dal Dl 4/22 su malversazione, indebita percezione e truffa aggravata
di Laura Ambrosi e Antonio Iorio
I punti chiave
3' di lettura
La repressione penale delle indebite fruizioni delle erogazioni pubbliche, anche mediante l’introduzione della confisca per sproporzione, si fa più ampia. A fornire i primi chiarimenti sulle modifiche al regime penale di contrasto alle indebite percezioni pubbliche – introdotte dal Dl 4/2022 convertito dalla legge 25/2022 – è l’ufficio del Massimario della Corte di cassazione (relazione 31/2022).
I reati modificati
Le modifiche hanno riguardato i delitti di malversazione (articolo 316-bis del Codice penale), indebita percezione (articolo 316-ter) e truffa aggravata (640 bis). È stata poi estesa anche alla truffa aggravata la cosiddetta confisca allargata o per sproporzione. In sintesi, ecco le differenze che caratterizzano i tre reati modificati:
O la malversazione è la condotta di una persona, estranea alla Pa, che, ricevute contribuzioni pubbliche, non le destina agli scopi previsti;
O l’indebita percezione di risorse pubbliche è invece caratterizzata dall’utilizzo o dalla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o dall’omissione di informazioni dovute;
O nella truffa (aggravata) prevale infine un artifizio o un raggiro idoneo a indurre in errore.
Per la malversazione e l’indebita percezione, la rubrica dei due delitti ricomprende ora tutte le risorse pubbliche e non solo, come in passato, «ai danni dello Stato». In tal modo la condotta illecita presidia non solo le erogazioni provenienti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Ue, ma tutte le erogazioni a matrice pubblicistica, a prescindere dall’ente che materialmente fornisce la provvista.
La malversazione
Coerentemente, è stato ampliato l’oggetto della condotta distrattiva, in precedenza circoscritto ai «contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici»: ora viene esteso anche ai «mutui agevolati» e alle «altre erogazioni pubbliche, comunque denominate» (si veda la scheda).
L’area di rilevanza della malversazione è stata poi ulteriormente ampliata prevedendo altre finalità potenzialmente oggetto di sviamento. In passato la distrazione doveva incidere su erogazioni «destinate a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse»; mentre ora assume rilevanza anche la distrazione da finalità private. In questo nuovo e più ampio contesto potrebbero rientrare, ad esempio, anche i casi di irregolare uso di bonus edilizi.
Secondo la relazione, emerge in questo modo la consapevolezza che l’evoluzione della crisi innescata dalla pandemia ha comportato una diversificazione dei modelli di sostegno alle attività economiche, con nuove forme di incentivi.
L’indebita percezione
Anche nell’indebita percezione (articolo 316-ter ) sono state ora ricomprese tutte le provvidenze a matrice pubblicistica comunque denominate, che siano conseguite attraverso le condotte tipiche (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, omissione di informazioni dovute) e anche a prescindere dalla produzione di un danno per lo Stato. Si ricorda che, quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro, si applica solo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.164 a 25.822 euro. In questo caso la sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Questo delitto è comunque residuale e meno afflittivo rispetto alla truffa e si configura quando difetta l’elemento decettivo proprio della truffa (artifizi, raggiri). In sostanza, quando si è in presenza di erogazioni concesse sulla base di un’autocertificazione dell’interessato relativa al possesso dei requisiti che ne costituiscono il presupposto, non si configurerebbe alcuna induzione in errore (necessaria per la truffa), realizzandosi il reato di indebita percezione.
La truffa aggravata
Infine, in merito alla truffa aggravata, la relazione evidenzia che in base a costante giurisprudenza di legittimità essa può concorrere con la malversazione di risorse pubbliche, trattandosi di frodi che vengono a esistenza in tempi diversi: l’una (la truffa) nel momento percettivo della provvidenza economica, l’altra (la malversazione) in quello successivo della fase esecutiva del progetto finanziato.
I fondi sotto la lente
L’oggetto della tutela penale
Contributi: dazioni, connotate da gratuità, con cui un ente concorre alle spese sostenute dal beneficiario per attività e iniziative produttive, promozionali e culturali, specificamente individuate.
Sovvenzioni: attribuzioni a fondo perduto erogate una tantum, o anche periodicamente, sempre al fine di incentivare talune attività ritenute meritevoli.
Finanziamenti: trasferimenti di risorse che normalmente sottendono, a carico del percettore, un obbligo di utilizzo per finalità determinate e un vincolo di natura sinallagmatica alla restituzione, secondo lo schema negoziale del contratto di mutuo, ma connotati da onerosità attenuata.
Mutui agevolati: contratti reali, di natura sinallagmatica, da cui scaturisce un’obbligazione restitutoria, e l’agevolazione può riguardare tanto il piano di rientro e le relative condizioni, quanto le prestazioni accessorie, come le garanzie.
Altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate: ogni tipo di erogazione a matrice pubblicistica.
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