L’Italia dice sì al green pass Uk, ma resta la quarantena di cinque giorni all’arrivo
L’equipollenza delle certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciata dal Regno Unito si aggiunge a quella già riconosciuta per Stati Uniti, Canada, Giappone e Israele i cui cittadini però non sono tenuti alla quarantena all’arrivo sul territorio italiano, a differenza di quelli britannici
di Andrea Gagliardi
I punti chiave
2' di lettura
Il ministero della Salute ha emanato una circolare sulla equipollenza delle certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate da Stati terzi, ossia extra Ue, con i requisiti necessari. Ma quali sono i Paesi terzi alle cui certificazioni vaccinali è riconosciuta la stessa validità prevista per la certificazione verde Covid-19 (Certificato Covid digitale dell'Ue) emessa dallo Stato italiano? Oltre ai Paesi dell’area Schengen (non tutti membri della Ue), Stati Uniti, Giappone, Israele e Canada, si è aggiunta ora, con un’ordinanza sempre del ministero della Salute, anche la Gran Bretagna. A differenza degli altri Paesi però, per i quali non è prevista la quarantena, i cittadini del Regno Unito, anche se muniti di green pass, continuano a essere obbligati a una mini quarantena di 5 giorni una volta arrivati in Italia
Ai cittadini di tutti gli altri Stati extra Ue l’ingresso è consentito (a seconda dei Paesi: sempre o soltanto per lavoro, salute, urgenza e studio) solo previo tampone molecolare o antigenico negativo effettuato nelle 72 ore precedenti l’ingresso nel territorio italiano. E in base alla collocazione nella lista dei Paesi con minori (elenco D) o maggiori (elenco E) restrizioni è prevista una quarantena di 5 o 10 giorni all’arrivo.
I dati riportati
Nella circolare sono specificati i requisiti obbligatori dei certificati vaccinali extra Ue perché siano considerati validi in Italia. In particolare le certificazioni vaccinali - si legge nella circolare firmata dal Direttore generale della Prevenzione del ministero Giovanni Rezza - dovranno riportare almeno i seguenti contenuti: dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); dati relativi al vaccino (denominazione e lotto); data/e di somministrazione del vaccino; dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).
Le lingue utilizzabili
E ancora: le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano; inglese; francese; spagnolo. Nel caso in cui certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata, specifica il ministero.
I vaccini riconosciuti
Il ministero ricorda che «i vaccini ad oggi accettati in Italia e autorizzati da Ema, sono: Comirnaty (Pfizer-BioNtech); Spikevax (Moderna); Vaxzevria (AstraZeneca) e Janssen (Johnson & Johnson).
I certificati di guarigione
Per quanto riguarda le certificazioni di guarigione - si legge ancora nella circolare ministeriale - dovranno riportare almeno i seguenti contenuti: dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); informazioni sulla precedente infezione da SarS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo); dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). Tutte le certificazioni di guarigione, in formato cartaceo e/o digitale - si precisa - dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata. La validità dei certificati di guarigione - conclude il documento - è la stessa prevista per la certificazione verde Covid-19 (Certificato Covid digitale dell'Ue) emessa dallo Stato italiano.
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