Le nuove regole

Green Pass, lavoratori senza certificato considerati assenti ingiustificati

Nel testo definitivo il dipendente non è più sospeso dalla prestazione. Per le aziende si semplifica la procedura: al lavoratore non va comunicato nulla

di Aldo Bottini

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2' di lettura

Il testo del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, pubblicato nella stessa data sulla Gazzetta Ufficiale n. 226/2021, presenta alcune variazioni rispetto alla bozza circolata nei giorni precedenti. Quella più evidente riguarda, per così dire, lo “status” del lavoratore privo di green pass, che non è più «sospeso dalla prestazione lavorativa» bensì «considerato assente ingiustificato».

Stop retribuzione nel periodo di assenza

Sotto il profilo delle conseguenze, soprattutto per il lavoratore, nulla cambia: per il periodo di assenza, il lavoratore non percepisce la retribuzione, «né altro compenso o emolumento» sin dal primo giorno in cui gli è inibito l’accesso al luogo di lavoro per mancanza della certificazione.

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Procedura semplificata

A ben vedere, invece, la modifica della qualificazione dell’assenza determina una semplificazione delle procedure per le aziende. Mentre, infatti, la sospensione è comunque un provvedimento che il datore di lavoro dovrebbe adottare e comunicare al lavoratore interessato, l’assenza ingiustificata è semplicemente un fatto di cui l’azienda prende atto, senza necessariamente comunicare alcunché al dipendente.

La privazione della retribuzione è a questo punto una conseguenza automatica dell’assenza ingiustificata. E in effetti, a conferma di quanto sopra, nel testo definitivo del decreto è stata eliminata la disposizione che poneva a carico del datore l’onere di comunicare immediatamente la sospensione al lavoratore.

Si risolve così in radice la preoccupazione, da qualcuno avanzata nei giorni scorsi, di dover ogni giorno inviare comunicazioni a chi non risultasse in possesso di idonea certificazione e quindi non fosse autorizzato ad entrare nei locali aziendali. Coerentemente, non è più presente nel testo pubblicato in Gazzetta neppure la frase che, per il lavoro pubblico, prevedeva che la sospensione venisse disposta dal datore di lavoro o dal soggetto da lui delegato.

Norme identiche per pubblico e privato

Tra l’altro, è stata al riguardo eliminata una poco giustificabile (e comprensibile) disparità di trattamento tra lavoratori pubblici, assenti ingiustificati da subito e sospesi dopo cinque giorni, e lavoratori privati, sospesi dal primo giorno. Ora tutti sono da subito considerati assenti ingiustificati.

Escluse conseguenze disciplinari

Resta, anche qui per tutti, la precisazione che l’assenza ingiustificata fino alla presentazione del certificato o, in mancanza, fino al 31 dicembre 2021, non ha conseguenze disciplinari e comporta il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Non si verificano cioè le conseguenze normalmente ricollegate, anche dai contratti collettivi, all’assenza ingiustificata, vale a dire il licenziamento dopo un certo numero di giorni in cui l’assenza si protrae.

Le sanzioni

Resta invariata, rispetto alla bozza circolata in precedenza, la parte relativa alle sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro qualora non vengano effettuati i controlli, definite le modalità operative dei medesimi e individuati i soggetti incaricati. Resta altresì la sanzione (che può arrivare fino a 1.500 euro) che colpisce il lavoratore (o comunque il soggetto anche esterno) per l’accesso al luogo di lavoro senza certificato verde.

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