diritto di famiglia

I divorzi religiosi (unilaterali) non sono riconosciuti nella Ue

della redazione Norme

(REUTERS)

3' di lettura

Il regolamento Roma III non determina la legge applicabile ai divorzi privati.
Questo l’esito della sentenza della Corte Ue nella causa C-372/16 Soha Sahyouni / Raja Mamisch

I fatti
Il sig. Raja Mamisch e la sig.ra Soha Sahyouni, che si sono sposati in Siria, vivono attualmente in Germania e possiedono al contempo la cittadinanza siriana e quella tedesca.

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Nel 2013, il sig. Mamisch ha dichiarato di voler divorziare dalla moglie e il suo rappresentante ha pronunciato la formula di divorzio dinanzi al tribunale religioso della sharia di Latakia (Siria), che ha dichiarato il divorzio. Si tratta di un divorzio cosiddetto «privato», in quanto l'intervento del tribunale religioso non ha efficacia costitutiva di questo divorzio. La sig.ra Sahyouni ha poi firmato una dichiarazione a termini della quale riconosceva di aver ricevuto tutte le prestazioni dovutele in forza della normativa religiosa in forza del contratto di matrimonio e a causa del divorzio intervenuto per volontà unilaterale del marito e lo liberava pertanto da tutti i suoi obblighi nei suoi confronti.

Il sig. Mamisch chiedeva quindi il riconoscimento del divorzio in Germania, e il presidente dell'Oberlandesgericht München (Tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera, Germania) accoglieva tale domanda affermando, segnatamente, che il regolamento Roma III relativo alla legge applicabile al divorzio si applicava a tale tipo di domande e che, ai sensi di tale regolamento, il divorzio in questione era disciplinato dal diritto siriano.

La sig.ra Sahyouni contestava tale riconoscimento di divorzio dinanzi all'Oberlandesgericht München, che sottoponeva alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali concernenti l'interpretazione del regolamento Roma III.

Con la sentenza odierna, la Corte ricorda anzitutto di aver già precisato in una precedente decisione che il regolamento Roma III non si applica, di per sé, al riconoscimento di una decisione di divorzio pronunciata in uno Stato terzo.
Ciononostante, in forza del diritto tedesco, ai fini del riconoscimento, in Germania, di un divorzio privato pronunciato in uno Stato terzo, i presupposti sostanziali che devono essere soddisfatti da tale divorzio sono esaminati alla luce del diritto dello Stato determinato sul fondamento del regolamento Roma III.

Il divorzio privato in esame consiste in una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso

Conseguentemente, come sottolineato dall'Oberlandesgericht München, se risultasse che il regolamento Roma III non trova applicazione ai divorzi privati, la presente controversia dovrebbe essere decisa sulla base delle norme di conflitto tedesche.

Quindi, la Corte esamina comunque la questione se tale regolamento, in quanto tale, si applichi a un divorzio privato come quello in esame, risultante da una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso e determini pertanto la legge applicabile.

La Corte conclude tuttavia che risulta dagli obiettivi perseguiti dal regolamento Roma III che esso ricomprende unicamente i divorzi pronunciati da un'autorità giurisdizionale statale, da un'autorità pubblica o sotto il suo controllo. Un divorzio risultante da una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso, come quello oggetto della causa principale, non ricade dunque nella sfera di applicazione del regolamento Roma III.

La Corte afferma inoltre che diversi Stati membri hanno introdotto nei loro ordinamenti giuridici, dopo l'adozione del regolamento Roma III, la possibilità di pronunciare divorzi senza l'intervento di un'autorità statale, Tuttavia, l'inclusione dei divorzi privati nell'ambito di applicazione di detto regolamento richiederebbe un riassetto che ricade nella competenza del solo legislatore dell'Unione.

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