I nodi giuridici per congelare beni degli oligarchi
di Massimo Greco
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L’invasione dell’Ucraina è un atto illegittimo, condannato da numerosi Paesi che hanno emanato sanzioni economiche nei confronti di persone fisiche e giuridiche ritenute vicine al regime russo e favorevoli al conflitto. Le sanzioni – in particolare le disposizioni sul congelamento dei beni – generano però alcune questioni di diritto internazionale e di diritto interno dei Paesi che le hanno approvate.
I provvedimenti di congelamento dei beni sono stati introdotti dalla comunità internazionale dopo gli attentati dell’11 settembre 2001: il Consiglio di sicurezza dell’Onu emanava diverse Risoluzioni per contrastare il finanziamento del terrorismo di matrice islamica, poi esteso a ogni forma di terrorismo, e isolare i flussi finanziari verso le organizzazioni estremiste. Gli strumenti individuati erano due: il listing, una lista di enti o individui che, sulla base di elementi di fatto, si ritenevano coinvolti in attività terroristiche; e il “congelamento” di beni appartenenti, anche per interposta persona, a tali soggetti.
L’Ue, dopo l’annessione russa della Crimea, emanava il Regolamento n. 269/2014 dove si prevedeva il congelamento di fondi e risorse controllati «direttamente o indirettamente» da persone fisiche e giuridiche «responsabili di azioni che compromettano o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina». Il Regolamento conteneva un elenco di politici e militari che avevano sostenuto lo «schieramento delle forze russe» in Crimea.
Il legislatore italiano, in esecuzione dei provvedimenti del Consiglio dell’Ue, ha attribuito alle Autorità nazionali il potere di congelamento dei beni per contrastare il «finanziamento del terrorismo» e «l’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale». Un apposito comitato propone al Mef di disporre il congelamento dei fondi detenuti, anche «per interposta persona», da determinate persone fisiche e giuridiche. Il decreto fa riferimento al listing redatto dalle organizzazioni internazionali. Il provvedimento ha una durata di 6 mesi, rinnovabile al permanere delle medesime condizioni.
Nel febbraio 2022 il Consiglio dell’Ue, con riferimento all’attuale occupazione dell’Ucraina, ha emesso nuovi regolamenti, ampliando le liste degli individui ritenuti sostenitori di Putin: si tratta di oltre 500 tra membri della Duma che hanno votato le decisioni di guerra, uomini d’affari e altre persone ritenute vicine al presidente russo. Sono indicati oligarchi come Andrey Melnichenko (carbone); Alexey Mordashov (tv e banche) e l’amico personale di Putin, Gennady Timchenko (energia).
Questi provvedimenti sono di carattere eccezionale e non inquadrabili nel contesto del nostro ordinamento dove non c’è la figura del congelamento dei beni, ma vi sono figure giuridiche assimilabili: il sequestro civile e penale, la confisca, tutti provvedimenti, emessi sempre da un magistrato, di restrizione sulla disponibilità dei beni. I Regolamenti Ue del 2014 e del febbraio 2022, unitamente agli atti di esecuzione necessari, dovrebbero essere i titoli esecutivi per disporre il blocco dei beni, in sostituzione del provvedimento del giudice.
Un ulteriore aspetto merita un commento: il congelamento viene disposto nei confronti dei beni, detenuti dal soggetto indicato nella lista, anche per «interposta persona». I beni che si trovano in Italia di questi individui – ville e yacht – non sono a loro intestati come persone fisiche, ma a società, i cui soci sono altre entità societarie con sedi in Paesi stranieri. E molto spesso con partecipazioni detenute da trust.
Per l’ordinamento italiano, e non solo, la società di capitali è un soggetto distinto dalle persone dei soci e beneficia di autonomia patrimoniale: ciò significa che la società risponde dei propri debiti, ma non delle obbligazioni dei soci. Chi assume di avere un credito nei confronti del socio non può aggredire il patrimonio della società, che è cosa distinta. È il principio di diritto societario del divieto del piercing the corporate veil: non posso congelare un bene che appartiene alla società, anche se ho un credito nei confronti del socio della medesima.
Questo divieto spesso non è applicato nel contesto di procedimenti penali, quando si dispongono sequestri o confische per la tutela delle obbligazioni discendenti da reato. Non è chiaro se il congelamento dei beni sia da qualificare come sanzione penale o amministrativa: è invece chiaro che i provvedimenti di congelamento abbattono il velo societario. Se il bene è intestato a una società, ma vi sono elementi sufficientemente certi per dire che quel bene è nella disponibilità o detenzione di uno degli individui del listing, il bene è detenuto per «interposta persona». E può essere congelato. Vi sono poi le questioni di come potranno essere gestiti quei beni e chi ne pagherà i costi di manutenzione, come i noli per l’attracco alle banchine di imbarcazioni decisamente ingombranti.
Partner di Allen & Overy
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