Fisco e contabilita

I passaggi chiave

2' di lettura

1. LA SITUAZIONE ATTUALE
Un esempio «medio»
Si ipotizzi il caso di un lavoratore dipendente, al quale è stata data in uso promiscuo una autovettura Alfa Romeo Giulietta 1.6 Jtd (120 cavalli), che, in base alle tariffe Aci, ha un costo chilometrico, per una percorrenza convenzionale di 15.000 km, di 0,4806 euro al km. In questo caso, il fringe benefit annuale, tassato nel 2019, è pari a 2.163 euro, cioè al 30% di 0,4806 euro per 15.000 km. Questo compenso in natura oggi viene assoggettato, nelle buste paga del dipendente, ad Irpef, ad addizionali regionali e comunali e ai contributi previdenziali Inps, per circa 585 euro. Queste trattenute di fatto vanno a ridurre lo stipendio reale (non in natura)

2. COME DIVENTEREBBE
La triplicazione
Con la modifica prevista dalla prima bozza del disegno di legge di Bilancio 2020 circolata nella serata dell’altro ieri, invece, il fringe benefit tassato nel 2020 sarà più di tre volte quello del 2019, arrivando a 7.210 euro e portando la trattenuta per Irpef, addizionali e contributi Inps a circa 1.947 euro.
Ma in realtà questa cifra è stata calcolata per difetto, se si considera che l'aumento da 2.163 euro a 7.210 euro del fringe benefit tassato, incrementa il reddito complessivo del contribuente. Tale aumento può avere anche conseguenze sulle detrazioni ed eventualmente sul diritto a percepire gli 80 euro del “bonus Renzi”

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3. LA PRIMA REAZIONE
I noleggiatori
Fortemente contraria si dichiara Aniasa, che in Confindustria rappresenta il settore del noleggio: «Una miope ipotesi, in netta antitesi con le indicazioni del Tavolo auto presieduto dal ministro Patuanelli e l’impegno annunciato dal Governo di forte sostegno all'automotive». Si osserva che il taglio del cuneo fiscale avrebbe come contraltare una stretta su oltre due milioni di lavoratori, tassando perfino i chilometri percorsi per lavoro, «per non parlare delle sicure ripercussioni sulle politiche retributive». E diventa «inevitabile il ricorso all’Europa per l’immediata applicazione della sentenza di Strasburgo sull’equiparazionedei regimi Iva»

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