Il cane in spiaggia si può portare. Ecco le regole da rispettare
Si può portare il cane al mare ma bisogna rispettare una lunga serie di ordinanze, norme provinciali, leggi regionali, principi comunitari e regolamenti dei singoli stabilimenti balneari concessionari. Ecco il quadro completo delle regole
di Guglielmo Saporito
7' di lettura
Fido dovrebbe essere esperto di diritto, per comprendere su quali spiagge è gradito o meno. Dovrebbe conoscere le ordinanze (emesse da Comuni e da Capitanerie di porto competenti in materia di demanio), le norme provinciali in tema di sanità, le leggi regionali (sul turismo), e ancor prima i principi comunitari (sule concessioni demaniali), i regolamenti dei singoli stabilimenti balneari concessionari (comunicati ai Comuni), gli atti di pianificazione comunale (piano spiagge) e infine dovrebbe orientarsi sui principi generali in tema di motivazione e proporzionalità degli atti amministrativi.
Per spiegare agli amici a quattro zampe e ai loro padroni il problema, occorre innanzitutto ricordare le regole del guinzaglio e museruola. Se fido lavora (salvataggio, vigilanza pubblica) o ha mansioni sociali (diversamente abili), i divieti di accesso si eliminano e il compagno a quattro zampe ha gli stessi diritti della persona che aiuta. Ma negli altri casi guinzaglio e museruola sono indispensabili.
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Per orientarsi sui problemi dell’accesso alle spiagge, Fido dovrebbe conoscere innanzitutto gli obblighi della legge del mare: non tanto quelli del salvataggio (con i relativi risvolti anche socio politici), ma quelli dell’attracco: nella logica di un accesso dal mare, è indispensabile un’assoluta libertà, che genera una zona di libera fruizione (battigia e successiva striscia di cinque metri). Il principio è quindi che una striscia adiacente il mare (o il lago), denominata battigia, deve essere in massima disponibilità, nell'ottica del libero accesso, agli usi del mare (articolo 11 della legge 217/2011). La battigia è il luogo dove si infrangono le onde, e dalla medesima si calcola un’ulteriore spazio di libero transito di cinque metri. A seconda dei luoghi, questa fascia è in concreto delimitata dalle Capitanerie di porto: lì si può transitare, senza tuttavia sostare (se non è spiaggia libera, cioè non affidata in concessione).
La logica è quella della massima disponibilità per chi accede dal mare in situazioni di necessità, e non riguarda quindi l'utilizzo ludico o balneare, per divertirsi o abbronzarsi staticamente. Ciò significa (per padroni e amici a quattro zampe) nessun asciugamano o sediolina, né tanto meno posizioni statiche di mero godimento: si tratta del resto di applicare alla battigia e all’area in libero transito concetti presenti nel codice della strada (articolo 158), che distingue tra divieto di sosta e divieto di fermata (più severo e assoluto). Per i cani vigono le stesse regole: sulla battigia e sull’area immediatamente restrostante di 5 metri, è possibile il mero transito, senza sosta, senza giocare né attardarsi. In poche parole, occorre pensare a un naufrago che deve potersi salvare, come Ulisse che nuotò per tre giorni (Odissea, libro V) prima di giungere alla spiaggia dove lo raccoglierà Nausicaa. Quindi, cani e padroni possono passare lungo la battigia e la fascia di transito, senza tuttavia atteggiamenti emulativi, cioè inutilmente dannosi, come ad esempio attardarsi o marciare incessantemente avanti e indietro su singoli brevi tratti.
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Sui luoghi più a monte, all'interno, superando cioè la battigia e la fascia di 5 metri, il discorso si complica per la presenza di una striscia di demanio che può essere dato in concessione a privati o imprenditori del settore marino o turistico. Qui il discorso per Fido diventa più complesso, perché il concessionario demaniale che abbia un titolo specifico per godere dell'area pubblica marittima può regolamentare l’accesso dei cani, adottando specifiche disposizioni, purché non discriminatorie né illogiche. Il concessionario può ad esempio essere disponibile a fornire i propri servizi a utenti che abbiano cani, ma può anche impedire loro l’accesso (semmai, fino a una certa taglia o per certi orari, o dedicando loro talune zone della concessione). Nel caso intenda impedire l’accesso ai cani, deve segnalare la sua scelta al Comune che ne terrà conto nell’adottare il piano delle spiagge. A sua volta il piano comunale delle spiagge deve tenere presenti le esigenze della collettività e prevedere apposite zone sia di libero accesso sia di libera balneazione, in ragionevole proporzione. In sintesi, come principio generale, su battigia e fascia di libero transito Fido è ammesso, mentre sulle zone in concessione il titolare (bagno, risorante, lido) può decidere se consentire o meno l'accesso agli animali domestici, con scelte che alcune regioni agevolano ma che non possono imporre.
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Esistono quindi spiagge dog-friendly (Marche, legge regionale 8 luglio 2019, n. 20; Puglia 56/2018; Toscana 59/2009) ma per volontà dei concessionari che decidono sulla base di autonome scelte economiche. Queste scelte, in un prossimo futuro, potranno peraltro essere influenti in sede di verifica dell’assegnazione delle concessioni demaniali, all’interno dei piani spiaggia, ma attualmente Comuni e Capitanerie non possono imporre ai concessionari di accettare animali domestici.
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Su queste premesse, i piani spiaggia e gli orientamenti dei concessionari devono tener presenti alcuni principi generali, desumibili da pronunce dei giudici amministrativi. Tra questi, Fido leggerebbe con soddisfazione la sentenza del Tar Latina 176/2019 che annulla l’ordinanza di un Comune laziale che vietava l’accesso alle spiagge durante la stagione balneare (1 maggio-30 settembre), prevedendo che gli animali potessero accedere alle spiagge unicamente negli stabilimenti balneari a pagamento i cui concessionari avessero creato delle apposite zone per l'accesso degli animali. Non è stata infatti ritenuta sufficiente una generica motivazione di voler tutelare l’igiene delle spiagge, perché occorre rispettare il principio di proporzionalità, individuando le misure comportamentali ritenute più adeguate, senza porre un divieto assoluto di accesso alle spiagge. Secondo i giudici, in sede di predisposizione di piani dell’arenile, occorre prevedere tratti da destinare all’accoglienza degli animali da compagnia, valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, con l’individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso.
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Il Tar Toscana ha utilizzato lo stesso metro nella sentenza 1276/2016, annullando l’ordinanza del Comune di Monte Argentario che vieta ai conduttori di animali di poter accedere alle spiagge durante la stagione balneare per l’intera giornata (dalle ore 8 alle ore 20): il Comune avrebbe dovuto individuare le misure più adeguate, piuttosto che imporre un divieto assoluto di accesso alle spiagge, il quale incide anche sulla libertà dei proprietari dei cani. La legge regionale Toscana 59/2009 consente infatti ai cani accompagnati dal proprietario - o da altro detentore - l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge. Quindi, è illegittimo il divieto generalizzato di accesso degli animali sulle spiagge, quanto meno nei casi in cui il provvedimento che lo impone non preveda contestualmente l’individuazione di idonei spazi riservati.
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Se non vi è proporzionalità, anche il Tar di Salerno (sentenza 1752/2015) annulla l’ordinanza comunale che vieti ai conduttori di animali di poter accedere alle spiagge durante la stagione balneare, e questo principio di proporzionalità va verificato secondo la tecnica cosiddetta «dei tre gradini» (idoneità, necessarietà e adeguatezza). L'idoneità è la capacità dell'atto a raggiungere gli obiettivi che lo stesso si propone. Il principio di necessarietà orienta la scelta tra più mezzi astrattamente idonei al raggiungimento dell’obiettivo prefissato e permette di individuare quello ugualmente efficace, ma che incida meno negativamente nella sfera del singolo. Una volta che l’atto è idoneo e necessario, se ne dovrà valutare la tollerabilità da parte del privato in funzione del fine perseguito (adeguatezza). Il divieto di accesso per gli animali di affezione è quindi illegittimo se l’amministrazione non ha correttamente bilanciato gli opposti interessi, sacrificando l’interesse alla protezione degli animali e dei loro proprietari in maniera netta rispetto all’interesse all’ambiente, all’ordine pubblico e alla quiete pubblica e non ha verificato la possibilità di rinvenire una soluzione capace di perseguire, comunque, l’obiettivo di tutelare tutti gli interessi senza realizzare una netta compromissione di un bene sugli altri. In altri termini, appare irragionevole vietare in assoluto l’accesso agli animali sulle spiagge. Ne deriva, quindi, che un eventuale divieto assoluto di accesso alla spiaggia per gli animali è irragionevole. Lo stesso ragionamento è stato adottato dal Tar Reggio Calabria, 225/2014, annullando un’ordinannza del Comune di Melito di Porto Salvo nella parte in cui vietava ai conduttori di animali di poter accedere alle spiagge libere durante la stagione balneare.
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Solo in presenza di particolari esigenze igieniche, si ritiene legittimo un divieto comunale che vieti l’accesso a tutte le spiagge, stabilimenti balneari e assimilati (Tar di Napoli 425/2015): ma queste esigenze devono essere effettive, come si comprende leggendo una sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (332/2013). Nel caso deciso, il proprietario di una zona adiacente una spiaggia lacuale pubblica lamentava la presenza di cani, lasciati liberi di correre e di entrare in acqua senza alcun controllo: dopo specifica istruttoria, che ha accertato l’assenza di rifiuti e un elevato grado di educazione e di socialità da parte di cani e loro padroni, la richiesta del privato che si opponeva all’accesso canino è stata respinta. Ed è significativo che, per giungere a questo risultato, i giudici hanno escluso l’inquinamento canino ricorrendo anche all’etologia, perché i cani non hanno, nell'acqua, tipici comportamenti “ineducati” propri di molti loro padroni.
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In sintesi, sulle fasce immediatamente a ridosso della battigia l’accesso è consentito (giungendovi attraverso i varchi di libero transito). Per le aree in concessione, spetta ai titolari delle concessioni la scelta se attrezzarsi o meno, consentendo in conseguenza l’accesso a Fido. Divieti generalizzati non sono possibili, ma non è ottenibile l’accesso contro la volontà del concessionario demaniale che abbia formalizzato la propria indisponibilità.
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