Il certificato del produttore non salva l’installatore
Il documento introdotto nel 2010 non garantisce adeguate verifiche tecniche
di Gu.Cam.
2' di lettura
La cabina di un autoarticolato precipitata in settembre da un viadotto dell’A6 Torino-Savona dopo che il new jersey contro cui aveva sbattuto si era rotto in modo poco comune (gli ancoraggi sono rimasti intatti). E il bus con i turisti russi ribaltatosi a maggio sulla superstrada Firenze-Siena dopo aver colpito un guard-rail metallico non vecchio; nell’incidente è morta una donna. Sono gli episodi più recenti che rilanciano i dubbi sulla sicurezza delle barriere in Italia.
Pare c’entri poco la scarsa manutenzione: i due incidenti hanno coinvolto barriere non vecchie. Andrà verificato se erano state montate dopo l’entrata in vigore dell’articolo 79, comma 17 del Dpr 207/2010, che ha soppresso l’obbligo (previsto dall’articolo 5 del Dm Infrastrutture 2367/2004) di certificare la conformità dei dispositivi di ritenuta, anche in riferimento ai materiali utilizzati, e la loro installazione, dopo una verifica in contraddittorio, effettuata alla fine della posa in opera, dalla ditta installatrice.
Il Dpr ha sostituito l’obbligo del contraddittorio con una «certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi»: un atto unilaterale, la cui responsabilità è solo del produttore. Una scelta del legislatore che desta perplessità e che in ogni caso non è idonea a escludere aprioristicamente la responsabilità anche del committente e dell’installatore, in caso di incidente determinato dalla ceduta di una barriera di sicurezza stradale non adeguatamente montata o costituita da materiali non conformi.
Il contraddittorio previsto dal decreto 2367, infatti, aveva l’obiettivo di garantire un sistema di pesi e contrappesi in un settore cruciale per la sicurezza stradale, fondato sulla diretta responsabilizzazione anche del committente, che era onerato dalla legge di una esplicita funzione di controllo sull’operato del produttore e dell’installatore: ne appare evidente la maggiore efficacia preventiva, rispetto alla mera certificazione ex post del produttore, oggi sufficiente per il collaudo. L’articolo 79 aumenta le possibilità che il produttore del dispositivo di sicurezza rilasci una certificazione non preceduta da concrete e adeguate verifiche tecniche, invece altamente opportune anche in corso d’opera. Una cosa, infatti, è effettuare un incisivo contraddittorio tecnico tra committente e installatore: un’altra svolgere un’ispezione visiva, da parte del produttore che non ha proceduto alla posa del dispositivo, a opera finita.
Il mancato obbligo formale di contraddittorio non deve però trasformarsi in un alibi per committenti e installatori spregiudicati, nei cui confronti può comunque scattare la responsabilità penale. La prova della loro consapevolezza in ordine all’inadeguatezza delle verifiche svolte dal produttore prima del rilascio del certificato previsto dall’articolo 79 – dimostrabile, attraverso perizie e testimonianze, anche in via logico induttiva ai sensi dell’articolo 192 del Codice di procedura penale - può tradursi, in caso di danno alle persone o alle cose derivato da un problema della barriera stradale, in una negligenza, la cui conseguenza lesiva può essere prevedibile ed evitabile: ne consegue che la sua incidenza causale sull’evento concorre con la colpa del produttore.
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