ServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùRapporto di lavoro privato

Il datore può imporre le ferie al lavoratore che oppone un rifiuto

Tutte le regole di un diritto irrinunciabile, dalla retribuzione al meccanismo di maturazione. Preferibile l'accordo tra azienda e dipendente

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

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6' di lettura

In primo luogo, è bene precisare come quello di godere di ferie annuali retribuite sia un diritto irrinunciabile del lavoratore, previsto dalla nostra Costituzione, in particolare, dall’articolo 6, comma 3. Infatti, la funzione delle ferie è quella di consentire al lavoratore il recupero delle proprie energie psichiche e fisiche oltre che di dedicare tempo alle relazioni affettive e sociali.

Vi sono poi altre disposizioni normative che regolano tale diritto, come l’articolo 2109, del Codice civile e l’articolo 10, del decreto legislativo 66/2003, ovvero la legislazione comunitaria, recepita da quest’ultimo provvedimento; anche i contratti collettivi si occupano di disciplinare la regolamentazione di questo istituto.

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Passando ai profili più operativi, durante il periodo di ferie, al lavoratore spetta la normale retribuzione, computando nella base di calcolo tutti gli elementi che sono erogati in via ordinaria. Quanto alla maturazione, questa avviene - in genere - in dodicesimi, in relazione ai mesi di servizio prestato: nel dettaglio, salvo diverse previsioni del contratto collettivo applicato dal datore, l’aver lavorato per una frazione di mese pari o superiore a 15 giorni comporta, di solito, la maturazione di un rateo mensile di ferie.

Inoltre, le ferie maturano anche durante una serie di assenze, tra le quali: l'astensione obbligatoria della madre e il congedo di paternità, la malattia, le ferie stesse e il congedo matrimoniale. Invece, non maturano durante i periodi di aspettativa, lo sciopero e le assenze non giustificate, la sospensione per cassa integrazione a zero ore.

I paletti del piano ferie

Nell’elaborare il piano ferie, il datore di lavoro deve rispettare gli obblighi previsti dal Dlgs 66/2003 che individua tre periodi diversi di godimento delle ferie annuali maturate: il primo, di almeno due settimane, da fruirsi in modo ininterrotto (su istanza del lavoratore, che lo deve richiedere per tempo, così da consentire al datore di organizzarsi) nel corso dell’anno di maturazione; il secondo, sempre di due settimane, da utilizzare anche in modo frazionato ma entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione, salvi i più ampi periodi di differimento stabiliti dalla contrattazione collettiva; il terzo periodo (se il Ccnl prevede più di 4 settimane di ferie annuali) può essere fruito anche in modo frazionato, ma entro il termine stabilito dall’autonomia privata, dal momento della maturazione, oppure monetizzato in accordo tra le parti.

Dovere di comunicazione preventiva

Infine, venendo alla fruizione vera e propria, la determinazione del periodo di ferie - in mancanza di disciplina contrattuale - è lasciata al datore di lavoro, quale espressione del suo potere organizzativo dell’azienda, con il solo dovere di comunicazione preventiva al lavoratore e considerati gli interessi di quest'ultimo. Pertanto, il dipendente non può assegnarsi arbitrariamente il periodo feriale, essendo tenuto a concordare i giorni con il datore di lavoro. Invece, nel caso contrario ma tutt'altro che infrequente in cui sia il lavoratore a rifiutare di usufruire delle ferie oppure di aderire ad un calendario proposto dall'azienda, è opportuno che il datore di lavoro inviti il lavoratore a godere di un periodo di ferie entro un arco temporale stabilito, anche al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste in materia. Come estrema ratio, il datore - in presenza di un comportamento omissivo del lavoratore - ha il potere di collocarlo in ferie “forzate”.

Illustrazione di Sandra Franchino

Chiusura estiva, si può differire il pagamento di un mese

Come vengono regolate le ferie collettive e quali adempimenti deve effettuare l'azienda per ottenere il differimento dei contributi?
Una gestione particolare è riservata alle cosiddette ferie collettive ovvero quel periodo di chiusura dell'attività lavorativa che comporta il godimento del riposo alla generalità dei dipendenti: il datore è tenuto al pagamento della retribuzione per i soli giorni maturati in capo ai dipendenti che non hanno un ammontare di giorni sufficienti a coprire l'intero periodo di chiusura aziendale, potendo però retribuire anche il periodo eccedente anticipando le ferie che gli stessi matureranno nei mesi successivi.

Durante le ferie collettive è possibile ottenere il differimento del termine del pagamento dei contributi Inps: il datore di lavoro deve presentare la domanda entro il 31 maggio di ogni anno. L’Inps può autorizzare lo spostamento degli adempimenti di un solo mese, anche se il periodo feriale viene fruito a cavallo di due mesi: la concessione presuppone l'esistenza di vere e proprie ferie collettive in relazione alle quali intervenga l'impossibilità materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge. Ad esempio, se il termine di cui viene chiesto il differimento è quello del 20 agosto (relativo al mese di luglio) il versamento dei contributi di luglio andrà poi eseguito entro il 16 settembre e la presentazione del flusso Uniemens dovrà avvenire entro il 30 settembre.

Per mancata assegnazione l'impresa va incontro a sanzioni

Quali sono le sanzioni in cui incorre il datore che non osserva la normativa sulle ferie?
Le violazioni da parte del datore di lavoro nella gestione delle ferie comportano diverse sanzioni in caso di verifica ispettiva, a seconda dell’infrazione commessa. Così, il mancato godimento del periodo minimo legale delle ferie, ossia le 4 settimane entro il termine stabilito dalla legge o quello più ampio previsto dai contratti collettivi è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria variabile tra da 120 a 720 euro, che passa da 480 a 1.800 euro se la violazione è riferita a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento; da 960 a 5.400 euro e non ne è ammesso il pagamento in misura ridotta, se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento. Peraltro, questi importi lievitano ulteriormente se nei 3 anni precedenti, il datore sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Illustrazione di Sandra Franchino

Cessione di giornate ai colleghi: valgono le regole dei Ccnl

In quali casi si possono cedere le ferie ai propri colleghi e quali procedure vanno osservate?
I lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi (anche aziendali) applicabili al rapporto di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Versamenti Inps obbligatori anche per residui non goduti

A quali obblighi contributivi deve far fronte l’azienda che si ritrova con residui di ferie non goduti?
Un’attenta gestione delle ferie va effettuata senza dimenticare le obbligazioni contributive correlate. Infatti, alcune situazioni fanno scattare l'onere di versare i contributi all’Inps, indipendentemente dall'effettivo godimento delle ferie: secondo questo principio, entro il prossimo 30 giugno è opportuno far smaltire il residuo ferie del 2021, per non incappare nell'obbligo contributivo che scade ad agosto. In pratica, quando le due settimane di ferie residue (o parte di esse) - che sono da concedere entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di maturazione - non sono godute, il datore di lavoro deve versare i contributi all’Inps su detti ratei.

In alcune circostanze, il suddetto termine di godimento del periodo feriale può però essere posticipato: l’Inps, con il messaggio 18850/2006, ha chiarito che nei casi di eventi sospensivi previsti da norme di legge, intervenuti nel corso dei 18 mesi di cui sopra (ad esempio, la malattia, la maternità, nonché la concessione di Cigo, Cigs e Cig in deroga) il termine dell’adempimento dell’obbligazione contributiva è da ritenersi sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento, tornando a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’ordinaria attività lavorativa. Anche i contratti collettivi nazionali, i regolamenti aziendali o i patti individuali possono spostare il termine di fruizione con conseguente differimento dell’obbligo contributivo.

Illustrazione di Sandra Franchino

Consentito slittare il godimento a chi è in cassa integrazione

Come ci si comporta nella gestione delle ferie in presenza degli ammortizzatori sociali? Vorrei sapere se è possibile spostare il godimento e cosa accade alla maturazione.
Nell’ipotesi in cui venga attuata la sospensione totale dell’attività lavorativa con l’attuazione di programmi di Cigo, Cigs o Cigd non sussiste la necessità di consentire al lavoratore il recupero delle energie psicofisiche: l’esercizio del diritto al godimento delle ferie maturate e di quelle in corso di maturazione può - in questi casi - essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività lavorativa.

Viceversa, non è giustificabile un eventuale differimento di concessione delle ferie (residue ed infra-annuali) qualora si verifichi una contrazione dell’attività lavorativa, con ricorso a procedure di Cig parziale o contratti di solidarietà: in questa fattispecie dovrà comunque essere garantito lo smaltimento “minimo” delle ferie, secondo le disposizioni di legge, per consentire al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, anche se in misura ridotta. Infine, per quanto concerne la maturazione delle ferie in costanza di ammortizzatori sociali, pur non esistendo previsioni normative ad hoc ed in assenza di pattuizioni specifiche, il comportamento più consono da tenere è il seguente: nell’ipotesi di sospensione dell’attività, i ratei di ferie non maturano; mentre, durante le riduzioni dell’orario di lavoro o in presenza di sistemi di sospensione “a rotazione”, i ratei normalmente maturano secondo il criterio delle frazioni inferiori o superiori a 15 giorni.

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