codice della strada

Il guidatore non ha obbligo di dichiarare subito se ha colpa

di Guido Camera

(FOTOGRAMMA)

2' di lettura

Punendo il reato di fuga in caso di incidente con feriti, il Codice della strada intende garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti e la ricostruzione del sinistro. Ma l’interpretazione rigorosa della norma (articolo 189, comma 6) esclude che l’interessato debba ammettere di essere l’autore del fatto, in occasione dell’intervento delle forze di polizia: basta che si ponga a loro disposizione mentre compiono gli opportuni accertamenti sul posto. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 33789/2019, depositata il 25 luglio.

La Corte di appello aveva condannato l’imputato – nonostante egli fosse rimasto a lungo sul luogo dell’incidente - ritenendo che «la mera presenza fisica sul luogo dell’accaduto» del conducente sia equiparabile al suo «immediato allontanamento» se non rende possibile la sua identificazione quale autore del sinistro e la ricostruzione dello stesso. La Cassazione ha invece stabilito che il reato non sussiste, perché la condotta sanzionata è solo l’allontanamento fisico dell’interessato dal luogo dell’incidente, senza che gli possa essere imposta una forma ulteriore di collaborazione con l’autorità intervenuta.

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L’unico obbligo del conducente è dare assistenza ai feriti. Ma è un comportamento diverso dal dovere di fermarsi per fornire le proprie generalità e viene punito autonomamente dal reatoprevisto dal comma 7 dell’articolo 189.

La sentenza in commento, giustamente, contempera l’esigenza dell’autorità di svolgere le indagini per ricostruire un incidente con feriti (disponendo di tutti gli elementi utili) con il diritto dell’interessato di non autoaccusarsi.

Peraltro, un’ammissione di responsabilità resa dall’interessato nell’immediatezza del fatto, in assenza del difensore, è destinata a non essere utilizzabile come prova a suo carico. L’articolo 63 del Codice di procedura penale, infatti, prevede che «se davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità procedente ne interrompe l’esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese».

L’ottemperanza all’obbligo di fermarsi, tuttavia, deve essere spontanea ed efficace, non indotta o inutile: la Cassazione lo ha ricordato anche in questo caso, richiamando un suo precedente (sentenza n. 42308/2017), in cui un conducente di un automobile era stato condannato perché, dopo avere investito due pedoni, si era fermato scendendo dall’auto solo dopo che una persona che aveva assistito all’impatto si era posto davanti al mezzo indicando le vittime, e si era poi allontanato senza fornire le proprie generalità, stanti le rassicurazioni fornite dalle persone offese circa il proprio stato di salute, nonostante la violenza dell’urto idonea ad arrecare danno alle persone. Una cosa, infatti, è garantire all’indiziato il diritto di non autoaccusarsi; un’altra, invece, consentirgli di sottrarsi indebitamente all’accertamento delle sue responsabilità.

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