Il meccanismo della revisione prezzi nel “Decreto Ucraina”
Un provvedimento sicuramente lodevole negli intenti, la cui efficacia potrà essere testata soltanto alla fine del 2022
di Claudio Vinci *
3' di lettura
Sulla Gazzetta Ufficiale 117 del 20 maggio scorso è stata pubblicata la legge n. 51 del 20 maggio 2022, di conversione del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.
All’interno di tale legge è presente una norma, l’articolo 23, rubricata revisione dei prezzi.
Attraverso tale norma il legislatore si pone l’obiettivo di rilanciare il meccanismo della revisione prezzi negli appalti pubblici già introdotto con l’articolo 1-septies del D.L. 25 Maggio 2021 n.73.
Il legislatore, infatti, già un anno fa, per far fronte all’improvvisa impennata dei prezzi dei materiali di costruzione verificatesi nell’anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione, aveva previsto che il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili rilevasse, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Per i materiali oggetto di aumento e rilevati dal suddetto decreto, il legislatore ha previsto un sistema di compensazione in aumento o in diminuzione. Tale meccanismo opera anche in deroga al Codice dei contratti pubblici.
Tuttavia sin da subito detto meccanismo di compensazione ha dovuto fare i conti con l’inadeguatezza delle risorse a disposizione.
Infatti l’art 1 septies del D.L. 25 maggio 2021 n.73 ha previsto al comma 6 che ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti.
In caso di insufficienza delle risorse, circostanza che costituisce purtroppo la regola, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa. Per le finalità della norma nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
L’articolo 23 del c.d. Decreto Ucraina interviene proprio sul meccanismo di accesso al fondo prevedendo che al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi, può riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto.
Si tratta di una misura che, secondo l’intento del legislatore, dovrebbe servire ad elargire sin da subito risorse, nelle more dello svolgimento dell’attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione, attività istruttoria che data la sua complessità tecnica richiede dei tempi di istruzione non di certo brevi.
Il medesimo articolo 23 del c.d. Decreto Ucraina al comma 2 ha stabilito che il fondo de quo per l’anno 2022 è incrementato di 120 milioni di euro.
In conclusione è un intervento legislativo che dovrebbe servire a dare ossigeno ad un settore in profonda difficoltà economica a causa dell’aumento repentino dei prezzi dei materiali di costruzione. Tuttavia, allo, stato le risorse messe a disposizione non appaiono adeguate.
Si tratta in ogni caso di un provvedimento sicuramente lodevole negli intenti, la cui efficacia potrà essere testata soltanto alla fine del 2022. Si segnala purtroppo che allo stato nessuna misura simile è stata adottata per gli appalti dei servizi pubblici, anch’essi colpiti dai cospicui rincari.
* avvocato Claudio Vinci, cassazionista
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