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Il nuovo codice della crisi d'impresa tra lacune e incertezze

Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, così come modificato, da ultimo, dal D. Lgs. 17 giugno 2022 n. 83

di Alessandro Cortesi (*)

(Adobe Stock)

3' di lettura

Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, così come modificato, da ultimo, dal D. Lgs. 17 giugno 2022 n. 83.
L'attuale disciplina di legge trova un proprio principio ispiratore nella rilevazione precoce della crisi dell'impresa e nell'introduzione del cosiddetto “sistema di allerta”.
L'impresa deve dotarsi di un sistema che consenta una diagnosi precoce dello stato di difficoltà, evitando che il ritardo nel considerare i segnali di crisi possa condurre ad uno stato di crisi irreversibile.
Ciò, come disposto dall'art. 2086 del codice civile, istituendo un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa anche al fine di rilevare tempestivamente la crisi e l'eventuale perdita della continuità aziendale.

Il D. Lgs. 83/2022 definisce quindi le caratteristiche che deve presentare l'assetto dell'impresa per poter essere ritenuto in linea con le previsioni dell'art. 2086 c.c.:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario;
b) verificare la sostenibilità dei debiti almeno per i dodici mesi successivi;
c) ricavare le informazioni necessarie per effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

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Il nuovo Codice impone dunque all'imprenditore un approccio preventivo alla gestione della crisi d'impresa, rendendo imprescindibili strumenti di programmazione e controllo di gestione e un sistema documentale descrittivo dell'organizzazione.
Questa innovativa disciplina presenta non pochi e non banali aspetti lacunosi.

Se da un lato indica espressamente taluni parametri chiari e oggettivi, come ad esempio i “segnali dello stato di crisi” (debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni, debiti verso le banche scaduti da oltre sessanta giorni ecc.), dall'altro lato rimette alla discrezionalità degli amministratori le concreta definizione dell'adeguatezza degli assetti.

Ora, se si vanno a vedere recenti sentenze che vi sono state in tema di adeguatezza di assetti, si scopre che anche nel caso di piccole realtà sono stati ritenuti necessari strumenti di gestione e procedure assai specifici, quali: organigramma aggiornato; mansionario; mancata polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l'ordinaria gestione dell'impresa; redazione di una situazione finanziaria giornaliera; assenza di una procedura formalizzata di monitoraggio dei crediti da incassare; assenza di un sistema di gestione dei rischi ambientali.

Se poi si vanno a vedere le check list di Key Performance Indicator redatte da organismi qualificati, come quella molto recente (aprile 2022) dell'Organismo Italiano di Business Reporting, si scopre che l'elenco delle procedure e degli indicatori oggetto di possibile monitoraggio è impressionante per ricchezza e varietà. Oltre a KPIs attinenti alle dimensioni organizzativa, amministrativa e contabile sono elencati KPIs non finanziari relativi alla reputazione, ai rapporti con gli istituti finanziari, ai clienti, ai fornitori, al prodotto e così oltre.

Con la corretta notazione, da parte dell'OIBR, che gli stessi andranno adottati secondo un “principio di proporzionalità”, ossia tenendo conto della dimensione e delle caratteristiche specifiche dell'attività svolta.

Dunque, in questo contesto di elenchi interminabili di parametri da predisporre e controllare e di sentenze che indicano specifici elementi la cui assenza integra una situazione di “inadeguatezza”, gli amministratori dovranno predisporre il loro assetto aziendale orientato alla rilevazione precoce della crisi d'impresa.

E se le cose andranno male? All'amministratore spetterà provare la rispondenza della sua condotta alle regole e prassi di corretta gestione invocando i principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

Ma questa prova liberatoria appare tutt'altro che agevole. Lo stesso esito infausto dell'attività d'impresa agevolerà la dimostrazione a carico dei creditori (e dei giudici) dell'irrazionalità delle scelte gestorie. All'amministratore non resterà che ricorrere alla dimostrazione di circostanze imprevedibili e non gestibili tali da vanificare gli assetti organizzativi, ancorché adeguati alla natura e alle dimensioni dell'attività.Situazione non facile quella odierna per gli amministratori di società. E' chiaro che è tempo di muoversi e di migliorare gli assetti, ma non vi sarà certezza che quanto fatto risulterà sufficiente a metterli al riparo da potenziali contestazioni.

(*) Prof. Alessandro Cortesi – Contabilità e Bilancio Università LIUC - Founding Partner di Wepartner

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