Il prefetto ha 5 anni per decidere l’importo della multa
Quando la gravità dell’infrazione preclude il pagamento del minimo
di Domenico Carola
2' di lettura
Che cosa succede nei casi particolari di infrazioni per le quali il Codice non consente di pagare l’importo minimo entro 60 giorni, obbligando ad attendere che il prefetto fissi l’entità della sanzione? Secondo la Cassazione, si possono attendere anche cinque anni per conoscerla. È la notevole conseguenza dell’ordinanza 13676 della Cassazione.
Può sembrare paradossale: è ormai, consolidato il fatto che il termine per l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione del Prefetto sia perentorio e particolarmente breve. Ma la Cassazione ricorda che per le violazioni del Codice della strada, quando non è possibile pagare in misura ridotta, la mancata impugnazione del verbale non determina la formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile esclusivamente l’ordinanza ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dagli articoli 18 e 22 della legge 689/1981. L’emissione dell’ordinanza ingiunzione non è dunque assoggettata a termini di decadenza, ma ha il solo limite il termine della prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione. La trasmissione del verbale al Prefetto è prevista per l’ emissione di ordinanza-ingiunzione per determinare e irrogare la sanzione, in base al caso concreto, fra il minimo e il massimo, non potendo essere determinata direttamente dal trasgressore, che intenda pagarla, con il meccanismo automatico (articolo 202 del Cds, comma 1).
Secondo l’articolo 202 Codice della strada, primo comma, per le violazioni, per le quali è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme, estinguendo la propria obbligazione. L’articolo 203 del Cds, comma primo, stabilisce che i trasgressori, «nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione»; il successivo comma terzo che «qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta il verbale, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 17, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento».
È un meccanismo che presuppone il mancato pagamento della sanzione ridotta e non vale se il destinatario non può estinguere l’obbligazione con quelle modalità. In tali casi la si applica la disciplina generale della legge 689/1981, articoli 18 e 22, che non prevede la possibilità di impugnare il verbale di contestazione, ma solo l’ordinanza-ingiunzione. Allora la legge 689 è applicabile alle violazioni previste dal Cds, poiché non stabilisce un termine per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione, ma solo la prescrizione di 5 anni del diritto dell’Amministrazione alla riscossione della sanzione. Riflessioni interessanti ma non considerano che nessuna norma esclude l’inoppugnabilità del verbale (non oblabile) dal Giudice di pace.
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