Il problema della “ostatività” che racchiude in sé impossibilità, sfiducia e automatismo
Il concetto di ostatività impedisce qualsiasi altra valutazione e lascia tutto all’applicazione della preclusione normativa
di Mauro Palma *
3' di lettura
A far riflettere dovrebbe essere proprio il concetto che si racchiude nella parola “ostatività”. Prima ancora di vederne la sua applicazione come connotante la più grave delle sanzioni che il nostro codice prevede – l’ergastolo – così come avvenuto nel complesso e un po’ confuso dibattito seguito al non rinvio alla Grande Camera della Corte europea per i diritti umani della sentenza Viola c. Italia.
VAI AL DOSSIER SULL’ERGASTOLO OSTATIVO
Il termine “ostatività” racchiude in sé impossibilità, sfiducia e automatismo perché impedisce qualsiasi altra valutazione e lascia il tutto all’applicazione, automatica appunto, della preclusione normativa.
L’impossibilità è quella della valutazione di un qualche processo di modificazione: nessuna ipotesi di riferirsi a un insieme di indicatori e parametri, nessuna considerazione del percorso che una persona possa aver compiuto negli anni della esecuzione della pena inflitta, perché tutto è sussunto da quell’unico parametro che la norma ostativa pone.
LEGGI ANCHE: Sull'ergastolo ostativo un dibattito tra giuristi
La sfiducia è implicita nel privare il magistrato della possibilità di accertare, considerare e decidere, quasi a voler evitare il rischio di un’impostazione troppo concessiva o a voler tutelarlo da possibili pressioni o intimidazioni, in ciò dichiarandone una debolezza nell’esercizio della propria funzione. L’automatismo è nell’ipotesi che il reato commesso o il non adeguarsi all’unica ipotesi che la norma prevede per rimuovere l’ostatività, siano il parametro unico e decisivo per stabilire la pericolosità presunta della persona qualora benefici di un qualche istituto previsto dall’ordinamento in funzione del reinserimento sociale.
Questa impostazione, ancor prima di proiettarsi sulla possibile detenzione a vita, senza alcuna revisione anche dopo molti anni, si riflette anche e fortemente sulle detenzioni ostative temporanee: una persona può così essere reintrodotta nella società al termine della sua esecuzione penale senza che si sia sperimentato un suo graduale percorso di ritorno, utile non solo alla prevenzione della recidiva, ma anche alla sicurezza esterna. Il ritorno al contesto sociale è certamente più sicuro per la collettività, infatti, se si è avuto modo di prepararlo con gradualità e con misure proporzionalmente e progressivamente adottate. Cosa che l’ostatività non consente.
Quando poi l’ostatività si applica all’ergastolo il rischio di quella sentenza a vita «senza speranza» che la Corte di Strasburgo considera in violazione dell’articolo 3 della Convenzione – un articolo inderogabile, vale la pena ricordarlo, che vieta, oltre la tortura, le pene o i trattamenti inumani o degradanti – diviene evidente.
La Corte ha da tempo tenuto questa posizione nella sua giurisprudenza: ciò che negli anni è variata è la valutazione degli elementi che ciascuno Stato prevede come attenuante di tale irreversibile automatismo. Se a metà dello scorso decennio, nel caso Kafkaris c. Cipro, la Corte aveva considerato la previsione della grazia presidenziale come elemento di «speranza», successivamente ha sempre più richiesto un elemento normativo effettivo e non uno centrato sulla discrezionalità politica. Così, quanto discusso nel caso Viola c. Italia, che ha riaperto il dibattito, è se la previsione unica della collaborazione, che il nostro ordinamento stabilisce per un insieme multiforme di reati, tutti gravissimi, ma non tutti riferibili all’appartenenza a organizzazioni criminali, per far venir meno l’ineluttabilità della ostatività sia in grado di evitare di fatto un automatismo che priva il giudice di qualsiasi valutazione e la persona di qualsiasi speranza.
LEGGI ANCHE: Ergastolo ostativo, troppo rigida e automatica l'esclusione dei benefici
La Corte ha ritenuto che tale fattore, considerato svincolato da qualsiasi altro elemento valutativo, configuri in sé una presunzione assoluta di pericolosità della persona anche dopo molti anni e inoltre induca una sorta di cortocircuito tra collaborazione e unica via di accesso a un’ipotesi di libertà futura che lede sia la genuinità delle collaborazioni, sia la possibilità di impegnarsi in un percorso personale di revisione effettiva di quanto commesso. Tanto più che la preclusione senza «aiut[are] concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti o per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati» non incide soltanto sulle misure cosiddette “premiali”, ma anche sulla liberazione condizionale, che non appartiene alla legge penitenziaria, ma al codice penale, che fu introdotta già nel codice Zanardelli, fu mantenuta, seppure collegata alla buona condotta, dal ministro Rocco nel codice del 1930 e che è strumento volto proprio a non far coincidere la persona nel suo evolversi al reato commesso molti anni prima.
Sfugge ai critici che si stracciano le vesti per questa sentenza che riaffidare al giudice ogni valutazione è segno di forza e non di debolezza e che la magistratura ha competenza e saggezza per esercitare tale funzione.
* Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute
loading...