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In considerazione del rafforzamento delle tutele in favore del lavoratore padre, anche nel caso di dimissioni nel periodo in cui è vietato il licenziamento, nonché fino a un anno di età del figlio, il lavoratore padre che ha goduto del congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ha diritto, come detto, di vedersi riconoscere la Naspi, se sussistono anche tutti gli altri presupporti previsti dalla legge.
La Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) è l’indennità di disoccupazione che sostituisce tutte le precedenti forme di tutela del reddito nel caso di eventi di disoccupazione involontaria a decorrere dal maggio 2015 e viene erogata su domanda dell’interessato.
La domanda stessa deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni, che decorrono: dalla data di cessazione del rapporto, ovvero dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato, nel caso in cui la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato.
Il termine per presentare la domanda è sospeso in caso di maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo è sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento maternità indennizzato e riprende a decorrere per la parte residua del termine dell’evento.
La domanda deve essere presentata online attraverso il servizio Inps dedicato.
Le dimissioni, per essere valide ed efficaci, se rese nel periodo oggetto di tutela, dovranno essere convalidate. Per questo si dovrà fare un colloquio con il funzionario incaricato dall’Ispettorato del lavoro, anche “online” e, sempre online, dovrà essere presentato il modello di richiesta.
Al relativo modulo che deve essere trasmesso per posta elettronica alla sede territoriale di competenza rispetto alla residenza del lavoratore, occorre anche unire la copia di un documento d’identità (che dovrà essere esibito anche nel corso del colloquio online) e della lettera di dimissioni, con firma e data. Il servizio ispettivo deve rilasciare, entro 45 giorni dalla richiesta fatta dal lavoratore padre, il provvedimento di convalida che viene trasmesso sia al lavoratore che al datore di lavoro, in modo da consentire a quest’ultimo di adempiere a tutte le formalità necessarie ai fini della cessazione del rapporto di lavoro.
Il rapporto di lavoro sarà risolto a tutti gli effetti dalla data indicata nella comunicazione iniziale inviata al datore di lavoro.
Nel caso in cui, invece, il servizio ispettivo dovesse verificare che le dimissioni non sono state rassegnate spontaneamente e, quindi, rilevare un vizio della volontà, non effettuerà la convalida e il rapporto di lavoro non potrà essere risolto: in questo caso le dimissioni saranno ritenute nulle e/o inefficaci.
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