Imposte versate in più tranche: così il ravvedimento parziale
È il ritardo nel pagamento a determinare la sanzione su cui si applica lo sconto. L’entità della riduzione è legata al momento in cui si versa la penalità
di Dario Deotto e Luigi Lovecchio
4' di lettura
Con il decreto crescita (Dl 34/2019) è stato disciplinato, attraverso l’articolo 13-bis del Dlgs 472/1997, il ravvedimento operoso parziale.
Si tratta di una norma su cui aleggiano molti interrogativi. La questione non è tanto quella del ravvedimento parziale in sé: i dubbi derivano dalle altre previsioni contenute nell’articolo.
La norma, al primo periodo, stabilisce che la disposizione sul ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997) si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nella tempistica stabilita dalle disposizioni del ravvedimento stesso.
L’Agenzia in più occasioni (risoluzione 67/E/2011 e circolare 42/E/2016) ha acconsentito alla possibilità di effettuare il ravvedimento in maniera frazionata – cioè eseguendo un ravvedimento parziale rispetto al quantum dovuto (in termini di imposte, sanzioni e interessi) – mentre la Cassazione ha negato tale eventualità (sentenze 19017/2015 e 22330/2018).
Sì al ravvedimento parziale
Ora, dopo la norma interpretativa dell’articolo 13-bis, non ci possono essere più dubbi sull’effettuabilità del ravvedimento parziale.
Le perplessità residuano, invece, sui successivi periodi dello stesso articolo 13-bis. Si stabilisce infatti che «nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso».
È una disposizione tutto sommato pleonastica in quanto il principio stabilito si può ricavare agevolmente dalle stesse disposizioni del ravvedimento. Il senso è: se un tributo viene versato in ritardo – ad esempio di 10 giorni – occorre per prima cosa “guardare” la (relativa) sanzione edittale. Nell’esempio, la penalità è pari al 10% (1% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo, articolo 13 del Dlgs 471/1997). Poiché non è necessario che il ravvedimento – con il pagamento delle sanzioni ridotte e degli interessi – intervenga nello stesso momento in cui il tributo è stato versato in ritardo, il contribuente può pagare la sanzione ridotta e gli interessi anche in seguito (chiaramente, assumendosi il rischio che nel frattempo arrivi un atto di liquidazione o accertamento a bloccare il ravvedimento).
L’entità della riduzione della sanzione è quella riferita al momento in cui la stessa viene versata. Ad esempio, se il tributo è stato versato con 10 giorni di ritardo e il contribuente si ravvede 100 giorni dopo, dovrà corrispondere la sanzione ridotta di 1/8 sulla sanzione edittale del 10 per cento.
Stesso sconto, sanzioni diverse
Fino a qui non ci sono particolari problemi. L’unico dubbio può derivare dal fatto che la norma dispone che la sanzione edittale è «quella riferita all’integrale tardivo versamento». Guarda caso la stessa menzione è contenuta nella circolare 42/E/2016 (paragrafo 4.2). Tale riferimento deve essere associato alla davvero contorta previsione successiva contenuta nell’articolo 13-bis. Viene infatti previsto che «nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata». Il che, in sostanza, significa che se il versamento tardivo del tributo viene “spezzato” in più tranche, il contribuente può effettuare il ravvedimento autonomamente per i singoli versamenti, applicando le riduzioni del ravvedimento a seconda del momento in cui viene versata la sanzione ridotta. Altrimenti, può effettuare il ravvedimento in un’unica soluzione per tutte le tranche, applicando alla sanzioni edittali relative ai tardivi versamenti la riduzione riferibile al momento in cui viene effettuata la regolarizzazione complessiva.
La norma – a ben guardare - ripropone le stesse parole che chiudono il paragrafo 4.2 della circolare 42/E/2016. Non è (chiaramente) un caso.
GLI ESEMPI
Il ravvedimento va eseguito “guardando” la sanzione edittale e pagando la penalità ridotta riferita al momento in cui la stessa viene versata
1. 10 giorni di ritardo
il tributo viene versato con 10 giorni di ritardo. La sanzione è pari al 10% (1% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo, articolo 13 del Dlgs 471/1997). Se il contribuente si ravvede 100 giorni dopo rispetto al termine ordinario di versamento del tributo, dovrà corrispondere la sanzione ridotta di 1/8 sulla sanzione edittale del 10 per cento.
2. 20 giorni di ritardo
Il tributo viene versato con 20 giorni di ritardo. La sanzione risulta pari al 15% (articolo 13 del Dlgs 471/1997). Se il contribuente esegue il ravvedimento 80 giorni dopo rispetto al termine originario di versamento del tributo, dovrà corrispondere la sanzione ridotta di 1/9 sulla sanzione edittale del 15 per cento.
3. Un anno dopo
Il tributo viene versato un anno dopo. La sanzione edittale risulta pari al 30 per cento. Se il contribuente esegue il ravvedimento due anni dopo rispetto al termine originario del versamento del tributo, la sanzione sarà ridotta a 1/7 del 30 per cento.
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