In caso d’infortunio oneri probatori a carico del datore di lavoro
di Mauro Pizzin
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In caso d’infortunio è a carico del datore di lavoro l’onere di provare in contraddittorio di avere adottato nell’esercizio dell’attività d’impresa tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, fossero necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica di questi ultimi.
Il contenzioso apertosi da un lavoratore, scivolato a causa della presenza di acqua e fanghiglia sul pavimento e sulle scale nel luogo in cui era occupato, ha fornito alla Corte di cassazione l’ccasione con la sentenza n. 10145/17, depositata lo scorso venerdì 21 aprile, per ribadire un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Nel caso specifico il dipendente infortunato si era visto respingere il suo ricorso nei confronti dell’azienda per cui lavorava - e a cui aveva chiesto il risarcimento del danni biologico, morale ed esistenziale - sia dal Tribunale di Modena, sia, in secondo grado, dalla Corte d’appello di Bologna sostanzialmente sulla base del fatto che non aveva dimostrato la causa specifica dello scivolamento e, quindi, la colpa del datore di lavoro.
Secondo la Cassazione, a cui il lavoratore aveva alla fine fatto ricorso, il giudice di merito avrebbe dovuto invece tenere nella giusta considerazione la mancanza della prova liberatoria da parte dell’impresa. Sottolineano i giudici di legittimità che la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche, oppure, come nel caso esaminato, dalla norma di ordine generale contenuta nell’articolo 2087 del codice civile, «costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazione ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione».
In quest’ottica, per i giudici di legittimità la mancata predisposizione di tutti i dispositivi di sicurezza al fine di tutelare la salute dei lavoratori viola anzitutto l’articolo 32 della Costituzione, «che garantisce il diritto alla salute come primario ed originario dell’individuo», nonchè le disposizioni antinfortunistiche contenute nel Dlgs 626/94 e, altresì, lo stesso articolo 2087 del codice civile.
Nel caso di specie l’onere della prova gravava quindi sul datore di lavoro, che avrebbe dovuto dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l’adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle norme antinfortunistiche, solo con ciò rompendo il nesso causale tra l’infortunio occorso al lavoratore e l’attività svolta dello stesso in un ambiente in cui, per la scivolosità del pavimento e degli strumenti connessi all’attività lavorativa causata dal particolare tipo di lavorazione era altamente probabile che, non adottando ogni cautela prescritta, si verificassero eventi dannosi per il personale.
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