In vigore l’incompatibilità tra agente e mediatore. Denuncia di Fiaip alla Ue
In vigore dal 1° febbraio la norma che sancisce l’impossibilità di praticare l’intermediazione immobiliare con le attività di servizi finanziari. Divise le associazioni.
di Laura Cavestri
3' di lettura
Da oggi scatta l’incompatibilità tra la professione di agente immobiliare e di mediatore creditizio. É entrata, infatti, in vigore la Legge Europea 2019-2020 (legge n.238/2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.12 del 17 gennaio 2022) nella quale è compreso l’emendamento all’articolo 5 comma 3 legge 39/89 – sostenuto dalle principali e più rappresentative associazioni dei mediatori creditizi Fimaa, Assomea e Assoprofessional – che sancisce l’incompatibilità tra l’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare con le attività di servizi finanziari (costituito da banche, finanziarie, assicurazioni, mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria). Una norma che divide profondamente la categoria e le sue associazioni di rappresentanza. Tanto che Fiaip annuncia di aver già depositato una denuncia alla Commissione europea perchè la norma sarebbe in netto contrasto con la disciplina europea e quanto avviene in gran parte dei Paesi Ue.
Il parere positivo
«Il legislatore – spiega Fimaa Italia in una nota – ha posto definitivamente chiarezza ad una situazione di ambiguità che aveva visto poche società di mediazione creditizia contrattualizzare anche gli agenti immobiliari tra i propri collaboratori, a danno dell’indipendenza e terzietà degli agenti immobiliari e di conseguenza a danno degli interessi della stessa categoria e dei clienti-consumatori. Il nuovo emendamento si colloca nell’ambito del principio comunitario di separatezza tra le attività del comparto dei servizi finanziari, già ben definito da rigorose e specifiche discipline, e quelle del comparto immobiliare, escludendo che vi possa essere commistione tra l’esercizio delle rispettive attività, ed evitando così pericolose ed inopportune concentrazioni e soprattutto conflitti di interesse, portando così maggiore chiarezza nel mercato».
Opinioni contrarie
Ma anche all’interno della stessa Fimaa, le realtà territoriali sono divise e da tempo manifestano pubblicamente la propria contrarietà.
Per Vincenzo Albanese, presidente di Fimaa Milano, «Con questa norma il nostro Paese – che era già stato sotto infrazione per l’eccesso di limitazioni imposte alla professione – si pone ancora di più al di fuori del frame europeo e aggrava la sua posizione. La moderna professione dell’agente immobiliare dovrebbe essere quella di fare da “regista” dell’operazione, di saper accompagnare tutta la transazione immobiliare, dal sopralluogo al mutuo. Questa norma nuoce alla categoria. Rimanere relegati a un ruolo di semplici mediatori, ci squalifica. Apriamo il negozio ma demandiamo a terzi parte della professionalità. Il cliente che entra vuole trovare una struttura competente e qualificata ma che offre un accompagnamento completo. Semmai puntiamo sulle specializzazioni, ma non sulle chiusure».
Il ricorso della Fiaip
Nel frattempo, il presidente di Fiaip, Gian Battista Baccarini ha presentato, lunedì 31 gennaio, una denuncia, presso la Commissione europea, contro la nuova incompatibilità. In particolare la denuncia è riferita all’articolo 4 comma 2 della Legge Europea che va a modificare l’articolo 5 comma 3 della legge 39/89.
«La recente riforma alla legge 37/2019 – dichiara Gian Battista Baccarini – che ha allentato le incompatibilità degli agenti immobiliari, è stata realizzata a seguito della procedura di infrazione n. 2018/2175 già avviata contro il nostro Paese dalla Commissione Ue, che ha ritenuto la precedente formulazione ingiustificatamente limitativa dell’attività dell’agente immobiliare, perchè gli impediva di sviluppare modelli commerciali innovativi e flessibili. Gli agenti non intendono vendere prodotti finanziari, ma offrire una mediazione anche sul fronte del credito ai fini dell’operazioni immobiliari. Precludere agli agenti immobiliari di erogare, oggi, un servizio coerente con le moderne esigenze dei cittadini rappresenta un danno ulteriore per la categoria e si danneggia un cliente che quando entra in agenzia si attende un servizio completo».
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