Incidenti stradali, alle Sezioni unite il nodo dei risarcimenti veloci per i trasportati
Cassazione divisa se non sono coinvolti altri veicoli. La norma assicura i ristori senza attendere di accertare le responsabilità
di Antonio Serpetti di Querciara
I punti chiave
4' di lettura
Va alle Sezioni Unite il nodo del risarcimento al terzo trasportato se il sinistro coinvolge solo il veicolo su cui viaggiava. È la Terza sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza 40885 del 20 dicembre 2021, a chiedere chiarimenti. La giurisprudenza è infatti divisa sulla possibilità di applicare in questo caso la via “facilitata” per il risarcimento prevista dall’articolo 141 del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 209/2005).
La disposizione
L’articolo 141 del Codice delle assicurazioni private prevede che il terzo trasportato abbia diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per il sinistro stradale, in cui sia rimasto coinvolto, da parte dell’impresa di assicurazione del veicolo su cui si trovava al momento dell’incidente entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Questa norma di favore mira a offrire al terzo trasportato uno strumento di risarcimento celere, utile quando i sinistri coinvolgono due o più veicoli. In questi casi, in pratica, il terzo trasportato può ottenere il risarcimento dei danni direttamente dalla compagnia assicuratrice del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, senza dover attendere che siano accertate le responsabilità dei conducenti.
Tuttavia, è dubbio se questa norma si possa applicare quando il sinistro abbia coinvolto solo il veicolo su cui viaggiava la persona trasportata.
Orientamenti divergenti
In un primo momento, la Corte di cassazione ha sposato un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, ritenendola applicabile a tutti i sinistri, a prescindere dal fatto che abbiano coinvolto uno o più veicoli coperti o meno da valida garanzia assicurativa per la responsabilità civile, con l’eccezione di quelli provocati da caso fortuito, che porta all’esclusione della responsabilità per tutti i soggetti coinvolti (Cassazione 16477/2017).
Successivamente, la Suprema corte ha operato una netta inversione di tendenza e ha ritenuto che l’azione diretta del terzo trasportato nei confronti della compagnia del veicolo su cui si trovava fosse applicabile solo ai sinistri che coinvolgono più veicoli. In base a questa interpretazione, infatti, la Cassazione ha escluso l’azione diretta per il terzo trasportato a bordo di una motocicletta, danneggiato a seguito di una brusca caduta (Cassazione 25033/2019).
Questa interpretazione è stata ripresa anche di recente: nella sentenza 17963/2021 la Cassazione ha ritenuto che il terzo trasportato non possa utilizzare l’azione prevista dall’articolo 141 del Codice delle assicurazioni private quando il sinistro ha coinvolto solo il veicolo su cui si trovava; in queste situazioni può chiedere il risarcimento del danno usando l’ordinaria azione risarcitoria prevista dall’articolo 144 dello stesso Codice.
La prova
La possibilità di applicare l’azione “di favore” prevista dall’articolo 141 del Codice delle assicurazioni private o l’azione risarcitoria ordinaria regolata dall’articolo 144 comporta notevoli differenze sul piano probatorio. Infatti, nel caso dell’azione ordinaria, al danneggiato è richiesto non solo di provare l’avvenuto trasporto sul veicolo del vettore, ma anche di dimostrare la responsabilità del conducente del veicolo, l’entità dei danni e il nesso di causalità fra il sinistro e i danni lamentati.
Così, considerata l’importanza della questione relativa alla corretta interpretazione della norma e alla luce del contrasto gli orientamenti giurisprudenziali, la Terza sezione civile della Cassazione ha rimesso la questione al Primo presidente, ai fini dell’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, affinché venga definita un’interpretazione univoca.
Decisioni divergenti
1 - Sì al risarcimento
In base a un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 141 del decreto legislativo 209 del 2005, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’assicurazione del veicolo sul quale viaggiava anche se il sinistro sia stato causato da uno scontro che abbia coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato.
Cassazione, ordinanza 16477 del 5 luglio 2017
2 - Solo se ci sono altri veicoli
La persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’assicurazione del veicolo sul quale viaggiava solo se nel sinistro siano rimasti coinvolti, pur senza un urto materiale, altri veicoli. Nel caso esaminato, è stata esclusa l’azione diretta del terzo trasportato a bordo di un motoveicolo che aveva subito una brusca caduta al suolo.
Cassazione, sentenza 25033 dell’8 ottobre 2019
3 - Azione ordinaria
L’articolo 141 non si applica se nel sinistro è coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato. In questo caso è applicabile l’articolo 144, che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l’assicuratore del proprio veicolo chiamando in causa il responsabile civile in base all’articolo 2054, comma 1, del Codice civile.
Cassazione, sentenza 17963 del 23 giugno 2021
4 - L’onere probatorio
Gli oneri probatori previsti per il danneggiato dagli articoli 141 del Codice delle assicurazioni private e 2054, comma 1, del Codice civile, sono diversi. L’ultima norma richiede che sia provato il fatto costitutivo della pretesa (condotta dolosa o colposa del danneggiante, evento e nesso di causalità), mentre per la prima basta allegare il trasporto sul veicolo.
Cassazione, ordinanza 40885 del 20 dicembre 2021
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Il dossier
«Circolazione stradale» è il dossier pubblicato sul sito del Sole 24 Ore con tutte le notizie giorno per giorno, e gli approfondimenti di servizio che possono offrire le informazioni utili sia ai cittadini, semplici utenti della strada, sia a tutti coloro che su strada lavorano.
a cura di Maurizio Caprino
Circolazione stradale - ilsole24ore.com/dossier
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