Emergenza coronavirus

Indennizzi per i vaccini Covid, stanziati i fondi: ecco chi potrà richiederli

Il diritto al risarcimento per tutti coloro che hanno riportato danni permanenti dopo la vaccinazione, anche se non obbligati dalla legge

I dati dei vaccinati al 26 gennaio 2022

3' di lettura

Nell’ultimo decreto Sostegni il Governo ha stanziato 150 milioni di euro per gli indennizzi per i danni causati dai vaccini anti-Covid. Una misura voluta dalla Lega (in particolare dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti) che aveva già fatto approvare un ordine del giorno al decreto super green pass. Un decreto dei ministeri della Salute e dell'Economia dovrà stabilire le modalità di monitoraggio annuale delle richieste e degli esiti e intanto si apre la partita dei risarcimenti. A disposizione ci sono 50 milioni per il 2022 e 100 milioni a decorrere dal 2023.

La platea

La cornice è quella della legge 210 del 1992 che prevede il riconoscimento di indennizzo «per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni obbligatorie» (oltre che da «trasfusioni di sangue ed emoderivati»). Il diritto all’indennizzo è quindi certamente riconosciuto alle categorie per le quali è scattato l’obbligo vaccinale anti-Covid (da ultimo le persone che hanno compiuto 50 anni). Ma varrà comunque per tutti quelli che si sono sottoposti all’immunizzazione contro il coronavirus e hanno riportato danni. In materia di vaccinazione la Corte costituzionale, infatti, in diverse sentenze ha equiparato la “raccomandazione” fatta dalle autorità sanitarie all’obbligo vaccinale, come nel caso del vaccino anti-influenzale inizialmente escluso dall’applicazione delle legge 210/1992.

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La richiesta

L’indennizzo è un assegno composto da una somma (calcolata in base alla tabella B allegata alla Legge 29 aprile 1976 , n. 177) cumulabile con ogni altro emolumento. Chi è stato danneggiato dalla vaccinazione può presentare una domanda anche per ottenere un assegno una tantum, pari al 30% dell’indennizzo dovuto per il periodo compreso tra il manifestarsi del danno e l’ottenimento dell’indennizzo.

La procedura

Dal 1° gennaio 2001 le competenze sono state trasferite dal ministero della Salute alle regioni. La domanda di indennizzo deve essere presentata all’azienda sanitaria di residenza che ha il compito di svolgere l’istruttoria, controllando la completezza della documentazione richiesta e verificando il possesso dei requisiti previsti dalla legge. L’azienda sanitaria invia la copia del fascicolo alla commissione medica ospedaliera competente che provvede a convocare l’interessato e ad esprimere il giudizio sul nesso causale tra l’infermità e la vaccinazione, sulla categoria dell'infermità e sulla tempestività della domanda. Il giudizio è inviato all’azienda sanitaria.

Il termine per la presentazione della domanda è di tre anni. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione presentata, la persona daneggiata risulti aver conoscenza del danno.

In caso di decesso del danneggiato, gli aventi diritto (coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni) possono presentare domanda per un assegno una tantum di 77.468,53 euro (da corrispondersi in unica soluzione o reversibile per 15 anni). La richiesta va presentata presso l’azienda sanitaria entro 10 anni dalla data del decesso.

Il monitoraggio

L’ultimo rapporto sulla sorveglianza dei vaccini Covid a cura dell’Aifa si ferma al 26 settembre 2021. Dall’inizio della campagna vaccinale ci sono state 120 segnalazioni ogni 100mila dosi somministrate. La maggior parte degli eventi avversi segnalati sono classificati come non gravi (85,4%) che si risolvono completamente e solo in minor misura come gravi (14,4%). Gli eventi avversi più segnalati sono febbre, stanchezza,
cefalea, dolori muscolari/articolari, reazione locale o dolore in sede di iniezione, brividi e nausea. Le segnalazioni che hanno avuto come esito il decesso erano al 26 settembre 608 (tasso 0,72 per 100mila dosi somministrate).

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