risparmio tradito

Intesa SanPaolo e Popolare di Bari sono le banche più inadempienti alle decisioni dell’Acf

Anche quando l’intermediario non adempie, il pronunciamento dell’Arbitro aiuta il risparmiatore ad ottenere un risarcimento

di Antonio Criscione

(IMAGOECONOMICA)

3' di lettura

Il caso dell’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf) di Consob è emblematico della domanda di giustizia che nel mondo finanziario si crea in vaste proporzioni in caso di risparmio tradito. Ma a dispetto dei molti inadempimenti nei casi appunto di risparmio tradito, l’Acf è stato in questo periodo un punto di riferimento per i risparmiatori, anche quando le sue decisioni non venivano puntualmente eseguite.

Spiega Gianpaolo Barbuzzi, presidente dell’Acf: «Per i noti e seriali casi di cd. “risparmio tradito” (2 banche venete e 3 delle 4 banche risolte a novembre 2015) le decisioni Acf, seppur formalmente non eseguite, hanno poi in massima parte trovato esecuzione grazie all’apposito fondo pubblico previsto, mi lasci dire, dal legislatore nel settembre 2018 proprio sulla scia delle nostre decisioni già assunte a quella data. Lo stesso può dirsi per Banca Popolare di Bari , per la quale non è stato costituito un fondo pubblico (trattandosi di intermediario comunque in bonis), ma anche per essa l’attività decisionale Acf ha creato le premesse per realizzare, allo stato in circa il 50% dei casi finora esaminati, accordi conciliativi con i risparmiatori interessati; accordi fondati proprio sulle nostre decisioni».

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Fa eco Antonio Pinto, legale di Confconsumatori che ha seguito da vicino le vicende di Popolare Bari, che conferma: «Ci tengo a sottolineare che la decisione in Acf è comunque utile anche in caso di inadempienza della banca, perché in molte situazioni è stata la base per fondare una transazione con la Banca. E poi chi avvia la causa in Tribunale avendo già una decisione favorevole dell’Acf – che è sempre ben motivata - verifica un’attenzione maggiore da parte del Tribunale e ci guadagna anche nei tempi perché tutta l’intera istruttoria documentale è già stata svolta in Acf (dove la banca è obbligata a produrre tutti i documenti utili, pena sanzioni Consob)». L’avvocato Pinto inoltre ricorda che l’arbitro sostituisce la fase della mediazione, ossia chi è già passato dall’Acf può fare direttamente la causa civile senza passare dalla mediazione obbligatoria. E aggiunge: «A vari azionisti che non riuscivano a vendere le azioni è stato concesso un fido, che ora non possono più restituire (avendo perso la liquidità delle azioni). Ebbene con una decisione Acf favorevole è possibile avviare una causa con la quale si chiede al Tribunale di compensare il credito della banca per il fido utilizzato, con il controcredito vantato dall’azionista/cliente in base alla vendita illegittima delle azioni». E se la nuova governance della banca fa capo indirettamente al Mef (attraverso Invitalia e MCC). «Appare davvero deludente la condotta della banca - aggiunge Pinto – che continua a non rispettare le decisioni di un Organo come l’Acf».

Un altro capitolo è relativo a Intesa Sanpaolo, anche se occorre specificare che si tratta essenzialmente di decisioni che hanno condannato la Banca per la vendita di azioni Veneto Banca da parte di Banca Apulia e azioni della Popolare di Vicenza da parte di Banca Nuova. Le due banche erano controllate rispettivamente di Veneto banca e Banca popolare di Vicenza. Il Dl 25 giugno 2017 in base al quale le due banche messe in liquidazione furono acquistate, aveva messo al riparo la banca acquirente dalle cause attivate dagli azionisti delle due venete, ma non dalle cause di chi aveva acquistato attraverso le controllate. «Vi è una giurisprudenza sia dell’Acf e sia dei Tribunali Ordinari (Brindisi e Palermo si sono espressi) - spiega Pinto -, secondo cui, poiché formalmente le due banche sono fuori dal perimetro esentato per legge, Intesa Sanpaolo debba rispondere dinanzi agli azionisti che hanno acquistato da quelle due banche, le quali avevano - sia al momento degli acquisti e sia quando fu emanato il Dl - una soggettività giuridica autonoma. Oggi vi è stata fusione con Intesa ma è irrilevante».

In questi casi Intesa Sanpaolo sostiene invece che vi è difetto di legittimazione passiva perché quelle domande debbono esser indirizzate alle due banche in liquidazione coatta. Intesa ha stipulato anche un accordo con le due procedure dove, nel definire il perimetro delle attività e passività rispettive, sono indicate anche le pretese degli azionisti di Apulia e Banca Nuova. Per l’avvocato Pinto: «Secondo la Giurisprudenza favorevole ai risparmiatori, la legge aveva imposto un'esenzione e una compressione dei diritti dei terzi eccezionale e quindi deve essere interpretata restrittivamente».

Tolti i casi degli inadempimenti più “pesanti”, «La stragrande parte dei casi restanti - conclude Barbuzzi -, oltre a essere quantitativamente meno rilevanti, afferiscono quasi tutti al noto tema, purtroppo sistemico, del collocamento fino al 2015/2016, a risparmiatori spesso ignari, di titoli azionari emessi dallo stesso intermediario che prestava servizi d’investimento; azioni emesse soprattutto da banche popolari e da piccole casse di risparmio, operanti prevalentemente o esclusivamente a livello locale e rivelatesi strumenti finanziari illiquidi».

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