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Investimenti delle società, focus su utili e plusvalenze

Esenti al 95% le cedole pagate dalle quotate italiane senza requisiti temporali. Iscrivere plus e minus tra le immobilizzazioni finanziarie consente il regime Pex

di Stefano Vignoli

(AdobeStock)

3' di lettura

Tra le ipotesi di destinazione delle disponibilità finanziarie per le società di capitali con (stabili) eccedenze di liquidità vi è anche la detenzione diretta di azioni in società quotate, che presenta una disciplina fiscale mutevole e di non semplice individuazione. Limitiamoci ai due principali aspetti fiscali correlati alla detenzione di titoli italiani quotati: la percezione di dividendi e il realizzo di plus o minusvalenze.

Gli utili distribuiti

La percezione dei dividendi da parte di soggetti Oic è disciplinata dall’articolo 89, comma 2, del Tuir che, in ambito Ires, prevede la tassazione al 5% degli utili distribuiti da società ex articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) del Tuir. Il dividendo è (parzialmente) imponibile nel periodo d’imposta in cui viene percepito e, considerato che il riferimento normativo è (anche) alle società per azioni, l’esenzione del 95% si applica anche ai soggetti Ires che ricevono dividendi da Spa quotate.

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Non è previsto alcun requisito temporale né di classificazione in bilancio: i dividendi beneficiano della detassazione al 95% anche se distribuiti nei giorni immediatamente successivi all’acquisto del pacchetto azionario e la dividend exemption non muta se l’acquisto di titoli è classificato tra le immobilizzazioni o attivo circolante.

L’acquisto di azioni quotate può infatti essere iscritto in bilancio, alternativamente, tra le voci:

B III) Immobilizzazioni finanziarie 1) partecipazioni in: d.bis altre imprese;

C III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 4) altre partecipazioni.

Come chiarito dal principio Oic 21, le partecipazioni destinate a permanere in modo durevole nel portafoglio della società vanno iscritte tra le immobilizzazioni, altrimenti nell’attivo circolante.

È peraltro possibile, come precisato dallo stesso Oic 21, che un investimento azionario sia destinato in parte a immobilizzazione e in parte ad attivo circolante, o che negli esercizi successivi all’acquisto il pacchetto azionario venga riclassificato da immobilizzazione ad attività finanziaria (o viceversa).

Le plus/minusvalenze

L’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie permette di beneficiare della disciplina Pex (articolo 87, comma 1-bis, Tuir) che comporta l’esenzione del 95% delle plusvalenze realizzate e la totale indeducibilità delle minusvalenze subite.

Anche in questo caso, stante il generico riferimento ad azioni e quote di partecipazione, la Pex si applica anche alle azioni di società quotate se concorrono anche le altre condizioni richiamate dall’articolo 87: oltre all’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie (secondo la circolare 36/E/2004, paragrafo 2.3.2, rileva solo l’iscrizione nel primo esercizio) è richiesta la localizzazione della partecipata in un Paese a fiscalità ordinaria e la detenzione della partecipazione per più di 12 mesi; mentre non sono esclusi dalla Pex gli investimenti in società immobiliari quotate.

Così il pacchetto azionario iscritto tra le immobilizzazioni ma ceduto entro 12 mesi dall’acquisto non beneficia del regime Pex: le plusvalenze saranno interamente imponibili e le minusvalenze deducibili.

È questa infatti la disciplina che si applica in carenza dei requisiti Pex, ovvero ai titoli iscritti nelle attività finanziarie non immobilizzate. Anche se va precisato che la deducibilità delle minusvalenze è limitata in ragione della disciplina del dividend washing (articolo 109 del Tuir, commi 3-bis e seguenti) che prevede l’indeducibilità fino a concorrenza dei dividendi non imponibili, in pratica annullando i benefici della dividend exemption.

La disciplina del dividend washing si applica anche alle quotate (circolare 21/E/2006), ma solo in relazione alle cessioni di titoli acquistati nei 36 mesi precedenti; se invece si cedono titoli detenuti da oltre 3 anni, la minusvalenza è pienamente deducibile. Inoltre, le minusvalenze superiori a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni in mercati regolamentati italiani o esteri, vanno comunicate nel modello Redditi, in base all’articolo 5-quinquies, comma 3, del Dl 203/2005.

La tassazione delle plus/minusvalenze, dunque, può variare sensibilmente: essendo peraltro possibile detenere azioni quotate della stessa società in momenti diversi, beneficiando di plusvalenze Pex e minusvalenze deducibili (risposta a interpello 32/2021).

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