La Sentenza

Isabella d’Este: condanna per l’esportazione della tela di Leonardo da Vinci

di Patrizia Maciocchi

(Ansa)

2' di lettura

Via libera alla condanna, della proprietaria e del “mediatore-esperto” per l’esportazione illecita del ritratto di Isabella d’Este, il celebre quadro attribuito a Leonardo da Vinci. La Corte di cassazione, con la sentenza 17116, mette la parola fine alla vicenda giudiziari che ha riguardato la proprietaria e i professionisti che si erano occupati di piazzare all’estero l’olio su tela, di valore inestimabile, attribuito al maestro fiorentino, anche se la paternità è stata al centro di un vivace dibattito tra gli esperti di storia dell’arte. La tela, di 61 cm per 46,5, sequestrata in Svizzera dalla Guardia di finanza e dai Carabinieri, era stata portata prima presso il caveau di una banca di Lugano poi spostata nel deposito di una società finanziaria. Sia la proprietaria dell’opera sia il “mediatore”, negavano di aver commesso il reato di esportazione illegale di opere d’arte, previsto dall’articolo 174 del Dlgs 42/2004.

La sentenza

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Le tesi dei due imputati, che la Cassazione considera suggestive, miravano a dimostrare che il quadro, ereditato dalla donna, in realtà non era mai uscito dalla Svizzera. Per supportare questa affermazione, secondo i giudici, la proprietaria aveva commissionato una copia, in modo da dimostrare che l’originale non era mai stato in Italia.

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Il tentativo però non passa il vaglio dei giudici che avevano collezionato un lunga serie di “prove” sul coinvolgimento dei due ricorrenti: dai frequenti viaggi, al mandato dato ad un avvocato per vendere, fino ai contratti di deposito.

La Corte di merito in effetti, un errore lo aveva commesso nell’individuare il movente nell’evasione fiscale. Ma il punto segnato a favore dalla difesa non serve a evitare la condanna per l’esportazione clandestina. Secondo i giudici d’appello il fine dell’intera operazione era l’evasione fiscale, ma l’argomento non regge, perchè per l’ordinamento vigente non sono tassabili i proventi della vendita dei beni personali, al di fuori dell’attività imprenditoriale. Un passaggio di mano fiscalmente irrilevante, in base all’articolo 67 del Tuir, che disciplina i cosiddetti redditi diversi, lasciando fuori le plusvalenze per la vendita di opere d’arte. Per il reato contestato però lo scopo non conta: basta il dolo generico e dunque la consapevolezza di portare all’estero un beni di interesse artistico senza licenza. I motivi, semmai, spiegano i giudici possono essere considerati solo ai fini della pena, mentre è irrilevante che il reato non sia perfezionato. Certamente la consapevolezza di far uscire dall’Italia un opera di grande valore c’era, visto che le trattative per la vendita oscillavano tra i 95 e i 120 milioni di euro, mentre il fine dell’”esportazione” - ipotizzano i giudici - poteva essere la ricerca di un mercato più vivace e florido, per la vendita di una tela di immenso valore. Anche la “prova” della fluorescenza ha confermato, infatti, la possibilità di attribuire il dipinto - trasposizione di un disegno preparatorio conservato al Louvre - a Leonardo da Vinci.

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