Juve, la Figc deve consegnare la “carta Covisoc”: perché è importante per il caso plusvalenze
Il documento deve essere consegnato dalla Figc e potrebbe evidenziare una violazione dei tempi di avvio del processo sportivo sulle plusvalenze e portare all’annullamento della sentenza della Corte d’Appello federale
di Marco Bellinazzo
3' di lettura
La “nota 10940” con cui la Procura federale il 14 aprile 2021 fornisce alla Covisoc chiarimenti sulla contabilizzazione di alcune operazioni di calciomercato sarà dunque visionata nelle prossime ore dagli avvocati che seguono la difesa bianconera. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso d’urgenza della Figc contro la decisione del Tar del Lazio del 6 marzo 2023 che obbliga gli organi di giustizia federale a consegnarla. Nel merito la vicenda sarà esaminata il prossimo 23 marzo, per stabilire se la Juventus potrà effettivamente usarla nel ricorso davanti al Collegio di Garanzia del Coni.
Il ricorso della Figc respinto
Tecnicamente nel processo plusvalenze riaperto nei confronti della Juventus e dei suoi dirigenti apicali che ha portato a 15 punti di penalizzazione per il club, alcuni dei soggetti sanzionati, Fabio Paratici e Federico Cherubini, si sono rivolti al Tar che gli ha dato ragione sulla esibizione del “documento Covisoc”, la cui irrilevanza invece la Procura ha fin qui ribadito in ogni sede, negandone appunto la consegna. La Figc nel presentare ricorso al Consiglio di Stato ha chiesto anche una misura cautelare per sospendere il trasferimento della nota. Il Consiglio di Stato ha respinto questa istanza affermando che «non sussistono i presupposti per la misura monocratica e osservato che quanto dedotto dall’appellante può, in ipotesi, suffragare la sussistenza di un periculum in funzione di un’ordinaria richiesta cautelare collegiale, ma non di una richiesta ex art. 56 c.p.a., riservata alle sole ipotesi di “estrema gravità ed urgenza” e, quindi, collegata ad un danno definibile come “catastrofico” per la parte deducente». In conseguenza di ciò il Consiglio di Stato ha confermato l’ordine del Tar «di ostendere al ricorrente copia della nota della Procura Federale, entro sette giorni dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente». Tuttavia, secondo quanto riportato dall'Ansa, ricevuto il decreto la Figc si è subito attivata per la consegna del documento.
Il documento
La “nota 10940” della Procura Figc potrebbe evidenziare, secondo la tesi della difesa, una violazione dei tempi procedurali dell’iter giudiziario sportivo del caso plusvalenze e portare a una sentenza del Collegio di Garanzia presso il Coni favorevole alla Juve. Ma di cosa di tratta? Stando a quanto fin qui emerso dalla decisione del Tar in questo documento la Covisoc, l’organo che vigila sulla contabilità dei club di calcio professionistici, chiedeva e otteneva dalla Procura federale chiarimenti su alcune «fattispecie per le quali non è agevole apprezzare quali siano i criteri a cui si sono attenuti i contraenti allo scopo di pattuire il relativo prezzo». La Procura a sua volta avrebbe «fornito indicazioni interpretative alla Covisoc ai fini dell’emanazione della nota, con la quale la Commissione stessa ha poi proceduto a una segnalazione in ordine alla valutazione degli effetti della cessione dei calciatori sui bilanci di alcune società professionistiche ai fini dell'iscrizione ai rispettivi campionati».
I dubbi della Juventus
Gli avvocati della Juve e di altri club coinvolti nell'indagine sulle plusvalenze avevano chiesto di poter visionare il documento. Istanza però respinta dal procuratore federale Giuseppe Chinè il quale ha spiegatto che lo stesso «non fa parte della documentazione acquisita nell’ambito del procedimento disciplinare». Il documento, dunque, per la Procura federale è irrilevante. Per i legali bianconeri al contrario la nota in questione testimonierebbe uno scambio di corrispondenza e atti tra la stessa Procura federale e la Covisoc sul caso plusvalenze e dunque il procedimento disciplinare sarebbe da considerasi avviato già il 21 aprile 2021. Una data questa non irrilevante. L’iter processuale in ambito sportivo impone l’obbligo di iscrivere il procedimento entro 30 giorni dalla ricezione della notizia dell’illecito nello specifico registro e concede normalmente 60 giorni per la durata delle indagini. Di conseguenza, sarebbero inutilizzabili gli atti di indagine successivi al 14 luglio 2021. In sostanza, secondo gli avvocati della difesa l’azione disciplinare sarebbe inammissibile.
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