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Gli atti di accertamento, prima ancora dell'attuazione della legge delega, risultano ampliati.
La definizione di concordato preventivo biennale e di cooperative compliance esprimono solo parzialmente una nuova visione sistematica di prospettiva generale che guarda il rapporto tributario dal punto di vista dei principi costituzionali per riportare il rapporto obbligatorio tributario a quegli stessi principi.
È ben chiaro che questi due istituti, riassumibili nella categoria di accertamento “congiunto” o “concordato” ex ante avvicinano alla certezza della pretesa tributaria garantendo la stabilità dei conti pubblici e privati.
L'atto di accertamento si presenta come atto non più solo del privato ma congiunto, concordato ex ante, tra amministrazione e contribuente.
Sottratto alla precarietà non è soltanto l'accertamento in sé, ma pure la sfera dell'imposizione soggettiva ex latere debitoris.
La stabilità originaria dell'accertamento è anche certezza delle entrate per il creditore e protezione dalla sanzione amministrativa e penale per il debitore.
Dalla legge delega, la n.111/2023, deriva che i contribuenti che, aderendo al regime di adempimento collaborativo, comunicheranno all'amministrazione finanziaria tutti i rischi di natura fiscale, in modo tempestivo ed esauriente, saranno protetti dalla irrogazione di sanzioni.
L'accertamento si libera dall'unilateralità per derivare da un fatto di collaborazione.
A ben vedere si crea un nuovo atto di accertamento non più solo del contribuente o dell'ufficio o del giudice, secondo la tripartizione manualistica.
L'accertamento congiunto, tale sin dall'origine, rappresenta la massima figurazione del rapporto obbligatorio tributario costituzionalmente inteso. In esso la funzione tributaria nasce prima ancora che come “prestazione patrimoniale imposta” ex articolo 23 della Costituzione, come dovere inderogabile di solidarietà per realizzare il principio di uguaglianza sostanziale coniugato con il principio di libertà economica privata (articoli 2, 3 e 41 della Costituzione).
L'accertamento come atto bilaterale, sostanzialmente come negozio tributario nel quale l'atto amministrativo, libera dal limite di mera provocatio ad opponendum e realizza il concorso delle volontà. È il naturale esito di una progressiva digitalizzazione del rapporto tributario.
Passare dal “riscosso sull'accertato” alla certezza della riscossione di quanto accertato congiuntamente diventa, con la legge delega, una possibilità attuale.
Gli effetti premiali dell'adesione al regime dell'adempimento collaborativo rappresentano un approdo di rilevanza generale e un modello che presuppone il sistema di rilevazione e controllo del rischio fiscale anche da parte di imprese prive dei requisiti per l'adesione al regime collaborativo.
La trasparenza sul rischio fiscale deve poter premiare anche se volontaria.
Nell'alveo di significato delineato dalla legge delega, che recepisce le indicazioni Ocse, l'accertamento concordato preventivamente e la cooperative compliance assurgono a una centralità immediata, sciolta dai tempi dell'attuazione della delega e proiettata sulla nuova legge di bilancio, a partire dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza.
Occorre immediatamente rimuovere i dubbi sulla latitudine applicativa – auspicabilmente la più ampia possibile – dell'adempimento collaborativo.
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