L'assegno di divorzio non pagato è reato anche se manca la querela del coniuge
Lo ha chiarito la sesta sezione penale della Corte di Cassazione
di Camilla Curcio
2' di lettura
Il mancato pagamento dell'assegno divorzile è ancora un reato procedibile d'ufficio. Lo ha chiarito la sesta sezione penale della Corte di Cassazione che, con la sentenza numero 27937/2022, depositata il 18 luglio, ha accolto il ricorso della Procura della Repubblica, annullando il verdetto formulato dal Tribunale di Pescara nei confronti di un uomo colpevole di non aver versato alla moglie la quota di mantenimento di 700 euro (di cui 400 a favore del figlio).
Nello specifico, il ricorrente poneva all'attenzione della Cassazione un'erronea applicazione della norma da parte del giudice di primo grado. Nonostante l'abrogazione dell'articolo 12-sexies della legge 898/1970, che puniva la mancata corresponsione della quota di mantenimento in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, la procedibilità d'ufficio dell'illecito non perde validità e il rinvio all'articolo 570 del Codice penale si riferisce esclusivamente «al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità» (Sezioni unite, 23866/2013).
In sostanza, la disciplina del reato prevista dal testo abrogato rimane intatta e il richiamo all'articolo 570 fa riferimento all'applicazione delle medesime pene previste in caso di violazione dei commi uno e due (reclusione fino a un anno e multe da 103 a 1032 euro per trasgressione dell'obbligo di assistenza familiare) e non alla perseguibilità del reato a querela di parte, non contemplata in caso di soggetti colpevoli di aver privato figli ed ex consorti dei mezzi di sussistenza dovuti. In virtù di questo, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, rinviando il giudizio alla Corte d'appello de L'Aquila.
Come è disciplinato l'assegno divorzile
Quando una coppia decide di interrompere il matrimonio e optare per il divorzio, regolare l'aspetto patrimoniale rientra automaticamente nella lista delle priorità. La regolamentazione dell'assegno di mantenimento o divorzile, negli anni passati, è stata oggetto di revisione della Cassazione che, con la sentenza 11504/2017, ha inciso sulla relativa disciplina, stravolgendone anche la definizione. Scopo della somma corrisposta, secondo questo nuovo approccio, non è garantire al coniuge economicamente più debole lo stesso tenore di vita tenuto durante il matrimonio ma assicurargli un'autonomia che gli consenta di procurarsi i mezzi di sussistenza necessari a coprire bisogni primari e necessità che, altrimenti, non sarebbe oggettivamente in grado di finanziare.
Chi ha diritto alla quota e chi rimane escluso
L'assegnazione non è automatica e il diritto all'assegno divorzile è strettamente vincolato a varie condizioni: la sproporzione tra i redditi delle due parti, il contributo del richiedente al ménage familiare e la comprovata incapacità di mantenersi da sé per cause di forza maggiore come disoccupazione incolpevole o uno stato di salute incompatibile con l'esercizio di una professione.
Sono, invece, esclusi dal benefit coniugi provvisti di analoghe capacità economiche (due disoccupati o due lavoratori part-time), soggetti che non hanno partecipato attivamente alla formazione del patrimonio comune (Cassazione, 11817/2022) o l'ex coniuge che si risposa o intraprende un rapporto more uxorio con coabitazione (Cassazione, 14151/22), contesti in cui l'assegno viene ritirato. Infine, non subentra la revoca ma l'alleggerimento nel caso in cui le finanze del beneficiario subiscano un miglioramento (Cassazione, 21051/22): il giudice, valutando la situazione, ricalibra i parametri e fissa la nuova quota da corrispondere mensilmente.
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